Uso delle automobili, pensioni, controlli degli alimenti e tanto altro: ecco cosa cambierà in Svizzera col nuovo anno!
Fari accesi obbligatori anche di giorno
Dal 1° gennaio 2014, sarà obbligatorio in Svizzera viaggiare di giorno con le luci accese. Il provvedimento è stato deciso dal Parlamento nel secondo pacchetto di “Via Sicura” allorché viaggiare di giorno con le luci accese era finora solo consigliato dalla Confederazione. Non basterà però viaggiare solo con le “luci di posizione” a partire dal 1° gennaio 2014. Dal 2011, in base all’attuale diritto dell’Unione europea, tutti i nuovi veicoli prodotti sono dotati di luci diurne che si accendono automaticamente quando si mette in moto il veicolo. Sulle automobili meno recenti, i fari anabbaglianti tradizionali potranno fungere da luce per la circolazione diurna. Per evitare una probabile multa, è raccomandato di programmare l’accensione automatica dei fari anabbaglianti.
A questo fine, il TCS ha allestito una lista esaustiva, con l’aiuto degli importatori di automobili, di tutti i modelli sui quali sono già presenti i fari diurni oppure sui quali è possibile automatizzare (con o senza recarsi da un elettrauto) l’accensione dei fari anabbaglianti appena avviato il motore. È tuttavia fattibile equipaggiare un’auto con luci diurne apposite. Il TCS pubblicherà l’esito di un test sulle diverse luci di circolazione diurne, sia per un’installazione “fai da te”, sia per un montaggio in un garage.
Che cosa sono le luci di circolazione diurne?
Si tratta di luci supplementari che, senza abbagliare, sono ben visibili. Più deboli rispetto alle luci anabbaglianti, consumano poca energia, poiché non provocano l’accensione né delle luci posteriori, né di quelle del cruscotto. Vige tuttavia l’obbligo di accenderle in galleria, in condizioni di scarsa visibilità (nebbia, pioggia, cielo molto coperto, ecc.), come pure di notte. Per le luci diurne, i costruttori utilizzano sempre di più lampadine LED, perché più economiche e longeve. È sempre possibile, in un secondo tempo, equipaggiare un veicolo con le luci diurne. L’uso di quest’ultime preserva le altre luci che, di conseguenza, si guastano meno frequentemente.
Astinenza quasi totale
Un altro cambiamento invece vale per i neopatentati (titolari di una licenza di condurre in prova), i conducenti professionali, gli allievi conducenti, i maestri conducenti e gli accompagnatori per esercitazioni alla guida. Parliamo dell’astinenza quasi totale con la determinazione di un tasso d’alcolemia che si avvicina allo 0 per mille (0.1%). Per queste categorie di persone, ciò equivale al divieto di consumare bevande alcoliche.
Per maggiori informazioni www.tcs.ch
Multe: paga il proprietario del veicolo
Parlando di leggi sulle strade ci sarà un cambiamento anche per quanto riguarda la responsabilità del conduttore per le multe. Finora, quando si prendeva una multa dopo un controllo radar, tanti affermavano che il responsabile fosse un altro che al momento della multa guidava la macchina (cioè il conducente era diverso dal proprietario del veicolo). Siccome durante un procedimento penale vale la facoltà di astensione dal testimoniare dei prossimi congiunti, tante volte la polizia non ha potuto trovare il colpevole. Però dal 1° gennaio 2014 questo non funzionerà più, se il conduttore non può essere trovato dalla polizia, sarà il proprietario del veicolo a dover pagare la multa. L’unica eccezione vale per macchine di cui è stato provato che sono state rubate.
Cassa malattia
A seguito dell’introduzione del nuovo regime di finanziamento ospedaliero e dei conseguenti sgravi sul versante dei costi, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha condotto una verifica capillare delle tariffe. Come risultato di tale esame, le assicurazioni complementari contro le malattie registreranno nel 2014 riduzioni di premi per un importo di CHF 240 milioni. I cali più marcati si avranno per i prodotti del segmento “Reparto comune in tutta la Svizzera”, che nel 2014 potranno subire una riduzione in media del 40%. I premi di cassa malattia aumenteranno in quasi tutta la Svizzera, con una progressione compresa fra l’1 e il 3,8% a seconda dei cantoni. Un calo sensibile, in media del 40%, è invece previsto per l’assicurazione complementare d’ospedalizzazione, dopo l’intervento dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
Pensione
Anche la pensione subirà delle modifiche. I lavoratori che quest’anno andranno in pensione disporranno di una rendita LPP ridotta, in questo modo il tasso di conversione del loro capitale subirà un calo minimo passando dal 6,85 al 6,80%, come quello già applicato alle donne. Allo stesso tempo, per contro, anche il secondo pilastro subirà delle modifiche, il tasso d’interesse minimo passerà dall’1,5 all’1,75% migliorando le retribuzioni degli averi del secondo pilastro.
Più controlli agli alimenti
Anche la tracciabilità alimentare in Svizzera sarà presto conforme alle normative UE già a cominciare dal mese di gennaio. I maggiori provvedimenti riguarderanno le informazioni sui valori nutritivi che dovranno essere indicati sulle confezioni degli alimenti secondo un nuovo ordine, inoltre dovranno essere messi in evidenza soprattutto quegli alimenti classificati come “sfavorevoli” al benessere e alla salute. Allo stesso modo dovranno essere indicati tutti gli alimenti che possono provocare allergie e gli alimenti che prima non erano specificati devono essere menzionati singolarmente come, per esempio, l’olio di palma che fino adesso non era elencato singolarmente, ma si celava sotto la menzione “oli vegetali”.
Fallimenti delle imprese
Nel campo del lavoro ci saranno anche dei cambiamenti importanti che riguardano nello specifico i fallimenti che colpiscono le imprese. Nel caso in cui un’impresa si trova ad affrontare un fallimento, il datore di lavoro e il nuovo proprietario dell’impresa in difficoltà non dovranno provvedere ai debiti derivanti dai salari non pagati al personale. Inoltre quando un’azienda di oltre 250 collaboratori che licenziano più di 30 dipendenti dovranno provvedere a mettere a punto un piano sociale.
Minder e le retribuzioni abusive
A partire dal gennaio 2014 entrerà in vigore l’ordinanza dell'”Iniziativa Minder” secondo cui tutte le retribuzioni giudicate abusive saranno vietate. Il testo sarà in vigore fino a quando il parlamento fisserà definitivamente le regole del gioco nella legge.
Nuove norme per l’utilizzo di pezzi pirotecnici
Dal 1° gennaio 2014 l’utilizzo e l’acquisto di pezzi pirotecnici che presentano un rischio potenziale elevato saranno disciplinati da nuove norme. Per l’accensione di fuochi d’artificio della categoria 4 e di pezzi pirotecnici della categoria T2 in futuro occorrerà un permesso d’uso. Sono soggetti a questa nuova norma i pezzi pirotecnici professionali destinati a essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. I fuochi d’artificio acquistabili nel commercio al dettaglio non rientrano in tale categoria. Chi desidera acquistare pezzi pirotecnici delle categorie 4 e T2 deve chiedere un permesso d’acquisto alla polizia cantonale oppure disporre di un’autorizzazione per l’accensione. Il contenuto di tale autorizzazione deve corrispondere ai requisiti minimi posti dalla legislazione sugli esplosivi. Sotto il profilo formale, è punibile chiunque, dopo il 1° gennaio 2014, accenda pezzi pirotecnici delle categorie 4 e T2 senza essere titolare di un pertinente permesso d’uso, anche se l’acquisto di tali oggetti risale al 2013. Il controllo e il perseguimento penale spettano ai Cantoni. Nessun obbligo di formazione per i fuochi d’artificio disponibili nel commercio al dettaglio I fuochi d’artificio delle categorie 1, 2 e 3 non sono interessati dalle disposizioni transitorie dell’ordinanza sugli esplosivi la cui validità termina il 31 dicembre 2013. Questi fuochi d’artificio esaminati per il commercio al dettaglio (batterie, razzi, vulcani, candele romane, fiammiferi bengala ecc.) potranno essere acquistati e utilizzati anche in futuro senza che occorra alcuna formazione supplementare. L’Ufficio federale di polizia raccomanda prudenza nell’uso di fuochi d’artificio. È possibile evitare eventuali incidenti se gli acquirenti rispettano le istruzioni per l’uso e le disposizioni generali di sicurezza.
Cambiamenti legge sulle attività a rischio
Nel dicembre 2011 le camere federali hanno approvato la legge federale concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio che disciplina le attività offerte a titolo professionale in zone montagnose, rocciose, di torrenti o di fiumi. L’ordinanza esecutiva è stata oggetto di un dibattito controverso nell’ambito della procedura di consultazione e la versione riveduta tiene ora essenzialmente conto dei pareri critici.
Gli elementi salienti dell’ordinanza sono:
- Offerte a titolo professionale: la legge disciplina le attività di carattere commerciale. Offre attività a titolo professionale chi ottiene un reddito principale o accessorio di oltre 2300 franchi all’anno.
- Assoggettamento all‘approvazione: l’articolo 3 dell’ordinanza elenca tutte le attività soggette ad autorizzazione. Gli articoli 4 fino a 9 stabiliscono i requisiti da adempiere per ottenere l’autorizzazione per offrire le attività.
- Demarcazione: la scala dei gradi di difficoltà del Club Alpino Svizzero CAS consente di stabilire in via definitiva chi è autorizzato ad offrire attività su quale tipo di terreno.
- Registro: la Confederazione tiene un registro delle autorizzazioni con gli organizzatori autorizzati e lo pubblica su internet.
L’ordinanza disciplina anche i requisiti per offerenti esteri come pure l’obbligo di assicurazione e di certificazione.
Nella sua seduta odierna il Consiglio federale ha approvato l’ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio che, insieme alla legge federale, entrerà in vigore il 1° gennaio 2014. Ciò facendo si tiene conto di una richiesta espressa in passato dai cantoni, ossia di disporre di un lasso di tempo sufficiente per attuare le basi legali e per effettuare gli adeguanti giuridici.