La Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) ha pubblicato il rapporto sulla sua visita del 16 aprile 2013 al penitenziario del Cantone di Glarona. Secondo la CNPT, l’infrastruttura del penitenziario è obsoleta e le conseguenti limitazioni della libertà di movimento dei detenuti, in particolare quelli in carcerazione amministrativa secondo il diritto sugli stranieri, sono eccessive. Ha inoltre concluso che la struttura è inadeguata per i detenuti di sesso femminile e che il regime della carcerazione preventiva è troppo restrittivo, raccomandando di alleggerirlo. La CNPT, infine, ritiene che le norme disciplinari e le misure di sicurezza debbano essere concretizzate livello di legge.
Infrastruttura obsoleta
La mancanza di spazio nell’edificio più che centenario e le restrizioni materiali che ne derivano l’esecuzione da parte delle autorità e limitano in particolare la libertà di movimento delle persone in carcerazione amministrativa secondo il diritto sugli stranieri, che non dispongono di spazio sufficiente per le attività occupazionali e del tempo libero. La struttura carceraria è inoltre inadeguata a ospitare detenuti di sesso femminile. La CNPT raccomanda alla direzione del penitenziario di creare un reparto autonomo che consenta un regime alternativo più libero per le persone incarcerate secondo il diritto sugli stranieri. La invita inoltre a cercare, mediante dei concordati, soluzioni più consone per l’alloggiamento delle donne.
Condizioni di carcerazione preventiva troppo restrittive
Data la limitata offerta di attività occupazionali e del tempo libero, di regola le persone in carcerazione preventiva passano 23 ore al giorno nella loro cella. In considerazione del rischio di collusione, la CNPT ritiene che, laddove possibile, i lunghi tempi di reclusione debbano essere ridotti mediante un’offerta di attività occupazionali e del tempo libero adeguata alla situazione.
Norme disciplinari e misure di sicurezza
La CNPT ritiene necessario intervenire a livello legislativo nell’ambito delle norme disciplinari e raccomanda in particolare che la durata standard dell’arresto degli adulti non superi i 14 giorni. Considera pure problematico il fatto che l’occultamento di gravi malattie contagiose o la simulazione di una malattia possano essere sanzionati con misure disciplinari e raccomanda di abrogare la corrispondente disposizione nella legge cantonale. È infine del parere che le competenze in materia di disposizione di misure di sicurezza debbano essere disciplinate dalla Direzione dell’istituto e dall’ufficio competente e concretizzate ulteriormente nel quadro di un regolamento interno.