Cari lettori e care lettrici,
le vacanze sono ormai alle porte come ogni estate una buona parte ne approfitta per passare le proprie vacanze nel nostro Bel Paese. Questo mio articolo è indirizzato a voi tutti che partite per l’Italia sia con la vostra auto, sia che usiate un’auto in Italia. Durante le vacanze può capitare di essere sanzionati dalle autorità preposte a causa di una nostra violazione del codice della strada, a partire dal tagliando della zona blu non pagato o scaduto, o semplicemente per non avere rispettato il limite di velocità, il quale può capitare per i motivi più disparati a partire dal cambiamento della segnaletica, o dalla segnaletica non ben visibile. Con il presente articolo vi invito ad essere prudenti e a stare molto attenti nel caso in cui vi vedreste recapitare un verbale a casa, o nel caso in cui veniate fermati per la contestazione di un’infrazione.
- Il verbale di accertamento e contestazione di violazione stradale: elementi essenziali.
Al riguardo il nostro punto di partenza è l’art. 383, D.P.R. n. 495/1992 il quel recita nel seguente modo:
“Il verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore, ove del caso l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di giuda, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione. - L’accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando si acconsentito, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il tribunale questo può essere effettuato ed il numero del conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l’autorità competente a decidere ove si proponga il ricorso.
- I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, data e luogo della violazione, norma violata, cognome e nome del trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria. Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare.
- Il verbale deve in genere essere conforme al modello conforme; se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello.
La norma in esame delinea la cosiddetta struttura formale del verbale ed indica precisamente quelli che sono i suoi elementi essenziali.
Con questo nel caso in cui sia totalmente assente o l’indicazione del giorno, dell’ora o della località nei quali la violazione è avvenuta, e /o delle generalità, e/o della residenza del trasgressore e/o del proprietario del veicolo, e/o del soggetto solidale, e/o degli estremi della patente di guida, e/o del tipo di veicolo, e/o della targa di riconoscimento, e/o della sommaria esposizione del fatto, ovvero ancora della citazione della norma violata e/o delle eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione del verbale è viziato da nullità insanabile. L’errore d’individuazione di taluni degli elementi sopra indicati, invece determina la meno grave, ma no per ciò solo meno importante e assolutamente da evitare, conseguenza dell’annullabilità del verbale per violazione di legge.
Il verbale stradale, infatti è in vero e proprio atto amministrativo per poter essere valido ed efficace dev’essere assolutamente immune da vizi di legalità.
Vi auguro buone vacanze vi ricordo che anche in estate sono sempre a vostra diposizione per qualsiasi domanda o chiarimento.