Finalmente i contratti di convivenza sono una realtà. L’innovativo strumento introdotto nel nostro ordinamento permette alle coppie di fatto di regolare espressamente numerosi aspetti del loro rapporto.
I vari contratti di convivenza, devono essere trasmessi ad opera degli avvocati all’anagrafe del comune presso il quale risiede la coppia. La trasmissione, finalizzata all’iscrizione nei relativi registri, va fatta entro i dieci giorni successivi all’autenticazione della sottoscrizione del contratto. Vi si deve provvedere di persona a mezzo di posta ordinaria, tramite fax o utilizzando gli strumenti telematici. Se il legale non provvede alla comunicazione il contratto stesso non potrà essere opposto a terzi.
È infatti proprio ai fini di rendere valide le statuizioni presenti nel contratto anche nei confronti di soggetti estranei alla coppia che è richiesta l’iscrizione ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 223 del 30 maggio 1989.
Pur non essendo previste precise penalizzazioni per i legali che non provvedono alla trasmissione dell’accordo all’anagrafe nei termini è chiaro che le conseguenze per la coppia di fatto potrebbero non essere di poco conto.
In caso di ritardo, anche se la legge nulla dice a riguardo, dovranno presumibilmente essere i conviventi a fare richiesta di iscrizione, iscrizione dalla quale senza alcuna possibilità di efficacia retroattiva il loro contratto sarà opponibile a terzi.
Con l’avvento del contratto di convivenza avvocati e notai assumeranno un nuovo fondamentale compito: quello di fare da garanti dell’accordo di convivenza. Infatti sia la sua sottoscrizione che l’eventuale modifiche la risoluzione devono essere fatte per iscritto, in forma di scrittura privata o in forma di atto pubblico, con l’assistenza di uno dei due predetti professionisti.
Iscrizione del contratto nell’anagrafe
Saranno peraltro proprio avvocati e notai ad essere onerati dell’iscrizione del contratto, entro dieci giorni dalla sua stipula nell’anagrafe di residenza dei conviventi consegnandolo di persona o inviandolo a mezzo di fax, in via telematica o per posta. Se non vi provvedono, l’accordo non ha alcuna valenza nei confronti dei terzi.
Liceità degli accordi
Il compito di avvocati e notati, tuttavia non si esaurisce nell’autenticazione delle forme dei conviventi e nell’iscrizione del contratto, ma esso è ben più esteso. Sono infatti tali professioni del diritto che devono verificare che l’accordo sia lecito o conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico. Tra le varie declinazioni che i contratti di convivenza possono assumere che avvocati e notai sono chiamati a verificare, un aspetto deve essere chiaro a tutti: per legge essi non possono essere sottoposti a termini o condizioni. Gli accordi possono, invece indicare la residenza della coppia il regime patrimoniale prescelto la modalità con le quali ciascun componente è chiamato a contribuire alle necessità della vita comune.
Nullità
Il contratto di convivenza va redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata: la violazione di tale requisito determina la nullità dell’accordo. Il contratto di convivenza è infatti nullo anche se è concluso tra non conviventi o in presenza di un altro contratto di convivenza, di un’unione civile o di vinicolo matrimoniale.