Il Consiglio federale intende proteggere meglio le vittime di violenza domestica e stalking
La violenza domestica e lo stalking continuano a costituire un importante problema sociale: nel 2016 la polizia ha registrato 17’685 reati (prevalentemente vie di fatto e minacce) commessi in ambito domestico; si tratta di un aumento del 2% rispetto al 2015 e del 13% rispetto al 2014. Sempre nel 2016, sono decedute 19 persone (18 donne e un uomo) in seguito ad atti di violenza domestica e vi sono stati 52 tentati omicidi. Il Consiglio federale ritiene necessario migliorare la situazione e propone a tal fine una serie di misure.
Sorveglianza elettronica dei divieti di contatto e di avvicinarsi
Il diritto vigente già prevede all’articolo 28b del Codice civile che, per proteggere una persona dalla violenza, dalle minacce e dallo stalking, il giudice possa disporre un divieto di contatto o l’interdizione di accedere a un’area. Per sorvegliare meglio queste misure di protezione, in futuro il giudice potrà inoltre ordinare che il potenziale autore della lesione debba portare un dispositivo elettronico al braccio o alla caviglia, così da localizzare e registrare in qualsiasi momento la sua posizione. La sorveglianza elettronica intende sia sollecitare la persona sorvegliata a rispettare le ordinanze restrittive, sia fornire dati utilizzabili a scopo probatorio o come base per eventuali ulteriori procedimenti. Per la vittima queste misure non comporteranno alcun costo.
Si vogliono inoltre eliminare determinati ostacoli di natura procedurale nella protezione di diritto civile. Le spese processuali non saranno quindi più addossate alla vittima che ha adito il giudice per violenze, minacce o insidie. Infine, in futuro il giudice comunicherà la sua decisione a tutti i servizi competenti, nella misura in cui sia necessario per l’adempimento dei loro compiti, per la protezione dell’attore o per l’esecuzione delle misure, nonché al fine di coordinare meglio le misure ed evitare lacune nella protezione.
Sgravare la vittima – ampliare il margine discrezionale delle autorità
Per quanto riguarda il diritto penale, è previsto un nuovo disciplinamento della sospensione e dell’abbandono del procedimento penale per lesioni semplici, vie di fatto reiterate, minacce o coazione nei rapporti di coppia. La decisione sulla prosecuzione del procedimento non dipenderà più esclusivamente dalla volontà della vittima, che in determinate situazioni può subire pressioni da parte dell’imputato, ma sarà piuttosto responsabilità dell’autorità penale, la quale dovrà considerare, oltre alla dichiarazione della vittima, anche altre circostanze di fatto.
Secondo il progetto di legge, il procedimento potrà essere sospeso soltanto se contribuisce a stabilizzare o a migliorare la situazione della vittima. Una sospensione del procedimento non sarà più ammessa in caso di sospetta recidiva nel rapporto di coppia. Inoltre, l’autorità penale avrà la facoltà di obbligare l’imputato a seguire un programma rieducativo contro la violenza durante la sospensione del procedimento. Prima della scadenza della durata della sospensione del procedimento, si procederà a una valutazione finale per consentire di sentire nuovamente la vittima ed esaminare le circostanze del caso, affinché le autorità penali possano rendere la loro decisione definitiva. Infine, per coordinare meglio le misure, è previsto che le autorità penali informino dei passi intrapresi il servizio cantonale competente per i casi di violenza domestica.