La sicurezza finanziaria per i donatori viventi è migliorata
Il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore il 15 novembre 2017 la revisione della legge sui trapianti e le relative ordinanze di esecuzione. Le nuove disposizioni migliorano la sicurezza finanziaria dei donatori viventi e precisano le condizioni alle quali, in caso di incapacità di discernimento del donatore, sarà possibile adottare provvedimenti medici preparatori in vista di un prelievo di organi. Inoltre, una nuova ordinanza disciplinerà i trapianti incrociati di reni tra vivi.
Ogni anno in Svizzera si contano approssimativamente da 100 a 125 donazioni di organi da persone viventi e circa 200 donazioni di cellule staminali del sangue. I donatori necessitano in seguito di controlli postdonazione, che in caso di donazione di organi sono effettuati lungo l’intero arco di vita mentre in caso di donazione di cellule staminali del sangue durano dieci anni. La legge rivista sui trapianti e la relativa ordinanza disciplinano più precisamente i controlli postdonazione prescritti per legge e l’assunzione delle spese da parte degli assicuratori e della Confederazione.
Saranno inoltre sottoposte all’obbligo di notifica altre nuove attività con tessuti e cellule destinati a un trapianto autologo (quando il prelievo e il trapianto avvengono sulla stessa persona), allo scopo di controllare più efficacemente il rispetto degli standard di qualità e sicurezza. La competenza per il controllo di queste attività è trasferita dall’UFSP a Swissmedic.
La legge sui trapianti incarica il Consiglio federale di stabilire quali provvedimenti medici preparatori non sono ammessi prima della morte del donatore se quest’ultimo è incapace di discernimento e non vi ha dato il proprio consenso. A tal proposito si rimanda alle direttive del maggio 2017dell’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) sull’accertamento del decesso, che definiscono in un elenco i provvedimenti non ammessi.
Il Consiglio federale ha inoltre adottato altre modifiche che non sono legate alla revisione della legge sui trapianti. I trapianti incrociati di reni tra vivi sono infatti oggetto di una nuova ordinanza. Se una donazione diretta da una persona vivente a un ricevente prestabilito non è possibile per motivi immunologici, può essere preso in considerazione un trapianto incrociato tra vivi. Il rene non sarà quindi donato al ricevente originariamente designato, ma sarà attribuito in modalità incrociata a un’altra persona compatibile dal punto di vista immunologico. Nell’ambito di un programma di trapianti incrociati tra vivi viene determinato, a partire da un gruppo di coppie incompatibili, il numero massimo di combinazioni possibili tra donatore e ricevente. L’ordinanza disciplina lo svolgimento di questo programma.
Il Parlamento ha approvato la modifica della legge sui trapianti il 19 giugno 2015. Il Consiglio federale ha già attuato alcune disposizioni il 1° maggio 2016, come quella che equipara i frontalieri alle persone domiciliate in Svizzera nell’attribuzione di organi.
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