Collazione in natura o per imputazione
La collazione può farsi in natura o per imputazione: con la collazione in natura è l’intero bene, nella sua fisicità, che viene conferito nella massa ereditaria. Diversamente, la collazione per imputazione prevede una sorta di addebito del valore del bene dalla quota del coerede, e di prelevamento da parte degli altri coeredi, in modo da bilanciare le quote.
Il legislatore dispone che non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore a favore del coniuge, le spese per il mantenimento e l’educazione dei figli e tutte quelle elencate dall’art. 742 c.c.
Le donazioni escluse dalla collazione
Va in ogni caso precisato che non tutte le donazioni sono soggette a collazione.
Restano per legge escluse, infatti, le spese di mantenimento e di educazione, quelle sostenute per malattia, quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze e le liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o in conformità agli usi (ad esempio, quindi, i regali di Natale o di compleanno).
Per quanto riguarda le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale del donatario, queste sono soggette a collazione solo se, tenuto conto delle condizioni economiche del donante defunto, eccedono notevolmente la misura ordinaria.
Per completezza si segnala qui che la collazione non riguarda neanche quanto il defunto e qualche suo erede abbiano conseguito per effetto di una società contratta senza frode, purché le condizioni siano state regolate con atto di data certa.
La riunione fittizia
Affine alla collazione ma da tenere ben distinta da essa è la riunione fittizia.
Quest’ultima, infatti, è l’operazione complessa con la quale viene formata una massa di tutti beni che appartenevano al defunto quando era ancora in vita, vengono sottratti i debiti e si riuniscono fittiziamente i beni dei quali egli aveva disposto a titolo di donazione. In sostanza la riunione fittizia persegue lo scopo di determinare l’ammontare della quota disponibile attraverso l’apprezzamento del relictum, la detrazione del debitum e l’aggiunta dell’eventuale donatum.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, sebbene il valore dei beni donati debba essere determinato facendo riferimento alle norme dettate dal codice civile per la collazione, si sottolinea che la differenza rispetto a tale ultimo istituto è, a ben vedere, netta: nella riunione fittizia, infatti, si procede ad un’operazione che ha una mera rilevanza contabile e non è concreta ed effettiva come invece avviene nella collazione. In sostanza, l’aumento dell’attivo netto dell’asse ereditario viene incrementato del valore delle donazioni solo sulla carta e non materialmente.
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