Gli stranieri contro cui è in corso un procedimento penale o che sono stati condannati in via definitiva non potranno più sottrarsi alla pena recandosi legalmente nel loro Paese d’origine. Una modifica del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati prevede che anche in questi casi lo Stato di
condanna possa presentare al Paese d’origine la richiesta di esecuzione penale in via sostitutiva. Il Consiglio federale ha adottato il messaggio che approva il corrispondente Protocollo di modifica.
La Convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento dei condannati permette alle persone condannate al di fuori del loro Paese d’origine di ritornavi, su loro richiesta, per scontarvi la pena. Tale possibilità mira a favorire il loro reinserimento nella società. Il Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento prevede che lo Stato di condanna possa presentare al Paese d’origine una richiesta di esecuzione penale in via sostitutiva, anche senza o contro la volontà del condannato, in due casi: se il condannato scappa dallo Stato di condanna e si rifugia nel Paese d’origine o se deve comunque lasciare lo Stato d’origine in seguito a un’espulsione giudiziaria, un’espulsione ai sensi della legge sugli stranieri o a un allontanamento.
Il Protocollo di modifica recepisce una serie di esigenze pratiche e amplia il dispositivo al fine di impedire l’impunità. In futuro lo Stato di condanna potrà presentare una richiesta di esecuzione penale in via sostitutiva anche se il condannato rientra legalmente nel suo Paese d’origine. Rispetto a oggi sarà possibile procedere a un trasferimento in caso di espulsione giudiziaria, di espulsione ai sensi della legge sugli stranieri e di allontanamento anche se il condannato si rifiuta di esprimersi in proposito.