Dal 1° gennaio le persone contro le quali è avviata un’esecuzione ingiustificata, potranno in futuro fare in modo che i terzi non ne vengano a conoscenza
Fino a gennaio a chi veniva fatto un precetto esecutivo ingiustificato poteva riscontrare difficoltà quando chiedeva un credito bancario, l’affitto di una casa o perfino per trovare lavoro, questo perché gli uffici d’esecuzione davano informazioni sulle esecuzioni a terzi.
Dal 1° gennaio questi uffici non danno alcuna informazione ai terzi sulle esecuzioni se, dopo la scadenza di un termine di tre mesi dalla notificazione del precetto esecutivo, il debitore ha presentato una richiesta in tal senso. Tuttavia, se entro un termine di 20 giorni fissato dall’ufficio d’esecuzione il creditore prova di avere tempestivamente avviato una procedura di eliminazione dell’opposizione, l’informazione continua a essere fornita ai terzi.
L’esecuzione è inoltre nuovamente portata a conoscenza di terzi nei casi in cui la prova è fornita soltanto successivamente o l’esecuzione prosegue. La modifica della legge era stata accettata dal Parlamento nella sessione invernale 2016.
Come mi devo comportare se contesto il precetto esecutivo
Se non riconoscete la somma reclamata, disponete di 10 giorni di tempo per comunicare (oralmente o per iscritto) la sua opposizione all’Ufficio esecuzione che ha notificato il precetto esecutivo. Non è necessario fornire una motivazione, a spiegarlo è il sito d’informazione ch.ch.
A questo punto l’opposizione interrompe la procedura d’esecuzione. Spetterà al creditore riattivarla facendo rigettare l’opposizione dall’autorità competente: il Giudice di pace per le cause di un valore fino a CHF 5’000.-; il Pretore o il Pretore aggiunto per le cause di valore superiore. Quest’autorità deciderà se rigettare o meno l’opposizione in base ai documenti prodotti dalle parti.
A proposito di esecuzioni
Nello scambio di dati relativi all’esecuzione tra creditori e uffici di esecuzione, per la prima volta, nel 2018, oltre la metà delle procedure di esecuzione è stata effettuata tramite la piattaforma elettronica e-LEF. Nei Cantoni di Neuchâtel, Sciaffusa, Ginevra e Berna sono addirittura stati presentati online più di due terzi delle domande di esecuzione.
Su scala nazionale, già nel 2016 le procedure di esecuzione espletate online secondo la legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) avevano oltrepassato il milione. Nel 2018 è stata per la prima volta superata la quota del 50% delle esecuzioni online, pari a 1674 milioni di transazioni. Nel 2017 tale quota corrispondeva a due quinti di tutte le esecuzioni, nel 2016 a un terzo, nel 2014 a un quinto e nel 2013 a un sesto, mentre nel 2012 solamente una domanda su sette era stata presentata per via elettronica. Se agli inizi del progetto e-LEF il Cantone di Friburgo si trovava in vetta alla classifica, l’anno scorso il primato è passato ai Cantoni di Neuchâtel e di Sciaffusa nonché di Ginevra e di Berna.