Con il provvedimento dell’agenzia delle entrate del 31.07.19 sono state definite le modalità attuative delle disposizioni di cui all’art. 10, commi 1 e 2, d.l. N. 34/’19, convertito con modificazione dalla l. n. 58/’19 (ecobonus e sismabonus con sconto in fattura; cfr. Cn lug. ‘19). Con lo stesso provvedimento sono stati forniti anche chiarimenti e indicazioni operative per le ulteriori due novità, sempre in tema di incentivi, previste dal d.l. Crescita, e cioè: la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante all’acquirente delle unità immobiliari, di cui all’art. 16, comma 1-septies, d.l. N. 63/’13 (c.d. sismabonus acquisti) e la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia per le quali si usufruisce della detrazione per ristrutturazioni edilizie ex art. 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir.
In merito alla prima questione, le Entrate, tra le altre cose, hanno precisato che i contribuenti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (artt. 14 e 16, d.l. n. 63/’13) possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. L’opzione va comunicata all’Agenzia, a pena d’inefficacia, nell’area riservata del sito internet della stessa, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione può essere presentata anche agli uffici dell’Agenzia, utilizzando un modulo ad hoc.
Lo sconto è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento. L’importo della detrazione spettante è calcolata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in 5 quote annuali di pari importo. A tal fine il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet delle Entrate. Successivamente alla conferma, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Il fornitore, che non compensa lo sconto, può cedere il credito ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi (è, in ogni caso, esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche).
Il testo integrale del provvedimento è scaricabile dalla sezione “Banche dati” del sito internet confederale riservata agli associati.
Dr. Paolo Gasparini