La Cassazione ha stabilito che il notaio è tenuto a risarcire se c’è il consenso del creditore procedente
È ammissibile il risarcimento del danno in forma specifica con obbligo della cancellazione dell’ipoteca non rilevata dal notaio, a condizione che ci sia il consenso del creditore procedente ed il relativo danno incombente non sia eccessivamente gravoso (sia per la natura dell’attività, sia per la congruità rispetto al danno, della somma da pagare). Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione ordinanza n.1270 gennaio 2020.
La questione esaminata dai supremi giudici ripropone questa problematica, risolvendola positivamente. A fronte di una mancata rivelazione di una ipoteca gravante su di un immobile alienato da parte del notaio rogante, questi possa essere o non essere condannato al risarcire la parte lesa (l’acquirente) in via specifica, obbligandola a sue cure e spese alla cancellazione dell’ipoteca stessa. Nella sentenza emanata dalla Corte d’Appello e poi riformata, questo era stato escluso ritenendo che l’obbligazione del rogante avesse come oggetto una prestazione “diversa” da quella cui si chiedeva l’esecuzione in forma specifica, era stata inoltre respinta la richiesta volta ad ottenere la restituzione dei compensi percepiti dal notaio, ritenendo che l’incarico professionale risultava comunque espletato, pur riconoscendo che l’inadempimento costituiva il fondamento dell’obbligo di risarcimento del danno prodotto.
La Suprema Corte è di contrario avviso, infatti richiamando alcuni orientamenti precedenti (sentenze precedenti) disattende le argomentazioni portate a sostegno dalla Corte d’Appello. La Corte di Cassazione ritiene infatti, che la condanna al risarcimento in forma specifica, non Accedi o registrati per continuare a leggere l'articolo
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