Quasi tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali stipulate dall’Italia stabiliscono che le pensioni del settore privato (Inps) devono essere tassate dal Paese di residenza e quelle del settore pubblico (Inpdap) devono essere tassate alla fonte, cioè dal Paese erogatore.
I cittadini italiani residenti all’estero ed ex dipendenti pubblici hanno sempre denunciato una disparità di trattamento e richiesto una modifica della normativa (ed è naturale e comprensibile che lo abbiano fatto perché le aliquote fiscali italiane sono tra le più alte del mondo).
I cittadini italiani residenti all’estero ed ex dipendenti pubblici hanno sempre denunciato una disparità di trattamento e richiesto una modifica della normativa (ed è naturale e comprensibile che lo abbiano fatto perché le aliquote fiscali italiane sono tra le più alte del mondo).
In una recentissima Sentenza (Cause riunite C-168 e C-169) la Corte di Giustizia Europea ha praticamente chiuso il contenzioso – prendendo lo spunto da due casi che riguardavano la convenzione italo-portoghese relativi a pensionati italiani che si erano trasferiti in Portogallo – sentenziando che il fatto che i pensionati del settore privato e quelli del settore pubblico siano assoggettati a normative tributarie differenti in virtù di una convenzione bilaterale non viola i principi di libera circolazione e di non discriminazione sanciti dai Trattati comunitari.
La Corte ha quindi legittimato la tassazione alla fonte, così come stabilito dalle convenzioni fiscali, delle pensioni degli ex dipendenti pubblici ricordando anche la propria giurisprudenza secondo la quale gli Stati membri sono liberi, nel quadro delle convenzioni contro le doppie imposizioni, di stabilire i criteri di ripartizione tra loro della competenza fiscale secondo la quale tali convenzioni non hanno lo scopo di garantire che l’imposta applicata in uno Stato non sia superiore a quella di un altro Stato, ma hanno semplicemente lo scopo di evitare la doppia imposizione fiscale.
Nei casi esaminati i pensionati italiani ex dipendenti pubblici che si erano trasferiti in Portogallo se avessero acquisito invece la cittadinanza portoghese (ma non l’avevano fatto) avrebbero avuto la pensione tassata in Portogallo e non Italia, come stabilito dalla Convenzione tra i due Paesi, e avrebbero goduto quindi (come i pensionati del settore privato) dei benefici fiscali offerti dal Portogallo.
Sono molte infatti le Convenzioni che prevedono la tassazione nel Paese di residenza degli ex dipendenti pubblici a patto tuttavia che tali pensionati abbiano la nazionalità del Paese di residenza. E’ opportuno, infine, ricordare che il rinvio pregiudiziale (da parte di un Tribunale nazionale) alla Corte di Giustizia europea consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti (in questo caso era stato un tribunale della Regione puglia ad adire la Corte), di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione.
La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Angela Schirò
Deputata PD – Rip. Europa –
Deputata PD – Rip. Europa –
Camera dei Deputati