L’Agenzia delle Entrate si è nuovamente espressa sul Superbonus 110% per i non residenti confermando che il reddito fondiario apre alla detrazione che, in caso di in capienza o di impossibilità di ottenere le detrazioni, può essere usufruita mediante cessione del credito o sconto in fattura.
I chiarimenti sono nella risposta dell’ADE all’interpello n. 60 del 28 gennaio 2021.
Ad una nostra connazionale residente all’estero proprietaria in Italia esclusivamente di una abitazione sulla quale intende effettuare alcuni lavori ammessi alla agevolazione prevista dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus), e che chiedeva se in qualità di non residente può optare per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, l’Agenzia delle Entrate ha risposto che la nuova norma ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.
Queste nuove disposizioni, ha ricordato l’ADE, si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. Sisma bonus).
Nel merito del quesito posto dalla nostra connazionale l’Agenzia ha ribadito che il Superbonus 110% spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”) e che i soggetti – anche se residenti all’estero – che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Con specifico riferimento alla possibilità di accedere al beneficio in argomento da parte di soggetti fiscalmente non residenti, l’Agenzia ha chiarito che, atteso che ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lettera b) e comma 9 lettera b) del Decreto Rilancio tra i destinatari del Superbonus sono individuati «le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», la detrazione in argomento “riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati”.
Giova tuttavia rimarcare che sulla base dei chiarimenti più volte forniti dall’Agenzia delle Entrate restano esclusi dall’accesso al Superbonus i soggetti residenti fiscalmente all’estero che detengono (ma non ne sono proprietari) l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato.
Nel caso tuttavia della nostra connazionale che ha presentato istanza di interpello, ella, quale proprietario di una casa in Italia, è titolare del relativo reddito fondiario e, pertanto, allo stesso non è precluso l’accesso al Superbonus, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste. Inoltre, va appunto specificato che in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento, la nostra connazionale potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio e cioè lo sconto in fattura o il credito di imposta.
Angela Schirò
Deputata PD – Rip. Europa