Si ricorda che entro il 1° marzo (cadendo il 28 febbraio di domenica) potrebbe essere dovuto un ulteriore pagamento a saldo dell’Imu per l’anno 2020
Tale possibilità è stata infatti prevista dal decreto legge n. 125/2020 recante misure anti Covid, come convertito, che dopo aver prorogato, limitatamente all’anno 2020, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021 rispettivamente il termine per l’invio delle delibere Imu e per la loro pubblicazione sul sito delle Finanze ha anche disposto che l’eventuale differenza positiva tra l’Imu calcolata sulla base delle delibere e dei regolamenti pubblicati sul sito anzidetto entro il 31 gennaio 2021 e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 (termine quest’ultimo che invece non è stato prorogato) è “dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi” entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga, invece, una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
Segreteria Confedilizia-ch