Ci scrive un nostro iscritto da Sierre, è proprietario di un piccolo appartamento a Massa Carrara, tutt’oggi dato in affitto, ha deciso di venderlo, ci chiede se il conduttore abbia in questo caso il diritto di prelazione.
Il diritto di prelazione, previsto in favore del conduttore di una abitazione, opera solo in caso di disdetta del contratto di locazione alla prima scadenza, motivata dall’intenzione del proprietario di voler vendere l’immobile a terzi. Se invece il proprietario vende nel corso del rapporto locativo, l’immobile ad uso abitativo senza alcuna comunicazione e, perciò, senza modificare la durata del rapporto stesso, il conduttore non ha il diritto di prelazione ed il rapporto locatizio proseguirà nei confronti dell’acquirente.
Una nostra iscritta proprietaria di un immobile in Italia ci domanda chiarimenti in merito al versamento del deposito cauzionale, ed in particolare nel caso non venga regolarmente versato cosa fare.
Gentile signora, in caso il deposito cauzionale non venga versato, lei può richiedere la risoluzione del contratto locatizio.
Ci viene richiesto da un nostro lettore, proprietario di un appartamento a Forlì, in merito ai canoni d’affitto arretrati, qualora l’affittuario moroso li versi all’ultimo momento, la mattina dell’udienza, visto il comportamento scorretto e disordinato nei pagamenti dei canoni, può richiedere di sfrattarlo ugualmente?
Il pagamento dei canoni arretrati, anche se effettuato all’udienza di comparizione per la convalida dello sfratto, non impedisce la risoluzione del contratto. Infatti, se il locatore insiste per il rilascio, considerata la difficoltà costante nell’incassare l’affitto, il Giudice, instaurato l’ordinario giudizio, accerterà, mediante sentenza, l’inadempimento dichiarando poi sulla risoluzione del contratto stesso. Oggi questo solo una chimera, visto il perdurare del blocco degli sfratti.
Dr. Paolo Gasparini