Con riguardo agli effetti della pandemia in atto, deve escludersi, così ha stabilito il Tribunale di Roma, con sentenza del 19.02.2021, la possibilità per il giudice di modificare le condizioni economiche dei contratti di locazione riducendo, ancorché temporaneamente i canoni. Quello che infatti è consentito, in via generale ai sensi dell’art.3 comma 6-bis del d.l.n.6/2020, come convertito in legge, è la valutazione dell’imputabilità o meno al conduttore del mancato pagamento dei canoni locatizi una volta che questi venga convenuto in giudizio dal locatore per il pagamento, ovvero per la convalida di una intimazione di sfratto e morosità.
Di fatto né l’art.1374 c.c. né doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, né il dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione consentono di ritenere esistente nel nostro ordinamento un obbligo di rinegoziazione dei contratti divenuti svantaggiosi per taluna delle parti, anche in conseguenza di fatti eccezionali ed imprevedibili, e un potere del giudice di modificare i regolamenti contrattuali liberamente concordati dalle parti nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, al di là delle ipotesi espressamente previste dalla legge (art.1384 – 1660 c.c.).