La dimostrazione di “bassi” consumi elettrici da parte del Comune è circostanza sufficiente a ritenere superata la presunzione di residenza effettiva in un determinato Comune, nonostante le risultanze anagrafiche. È il principio che si ritrae dalla ordinanza della Corte di Cassazione n. 29505 depositata lo scorso 22 ottobre, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente con riferimento ad un accertamento Ici per gli anni 2009-2011.
La precedente disciplina Ici – invero meno rigorosa di quella attuale dell’Imu – prevedeva all’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intendesse, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. Il Comune ha documentato per il triennio in oggetto un ridotto consumo elettrico e tale presunzione è stata ritenuta sufficiente fonte di prova da parte della Commissione tributaria regionale per contestare la natura di abitazione principale dell’unità in oggetto.
Nel merito non è dato conoscere l’entità dei consumi, né la composizione del nucleo familiare; d’altra parte non è stata data rilevanza alla dichiarazione del contribuente di svolgere la propria attività lavorativa lontano da casa per un considerevole periodo; ciò che rileva – come sottolineato dalla Cassazione – è che il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sulla base di tale tipo di documentazione e di contestazione.
Nella vigente disciplina dell’Imu, come anticipato, per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sussistono pertanto diversi elementi (coincidenza di dimora abituale e di residenza anagrafica dei componenti del nucleo familiare) per dimostrare la natura di abitazione principale. Inoltre la giurisprudenza della Corte di Cassazione è piuttosto severa nella verifica dei predetti requisiti con riferimento ai coniugi, argomento già precedentemente trattato.
Non si può tuttavia escludere che un controllo sull’entità dei consumi per utenze sia utilizzato ai fini dell’ulteriore verifica della dimora abituale anche ai fini Imu.