Coloro che affittano parzialmente un immobile, con regolare contratto non perdono l’esenzione IMU qualora lo utilizzino anche come abitazione principale. Questo è quanto ha stabilito la commissione regionale dell’Abruzzo con sentenza 8 del 25 gennaio 2022. Una questione dibattuta da anni che implica il diritto all’esenzione dal pagamento dell’IMU, nel caso in cui l’abitazione principale non venga utilizzata in via esclusiva dal proprietario. Nella fattispecie quando parte dell’abitazione viene affittata a studenti o ad altri nuclei familiari pertanto l’abitazione non viene utilizzata dal proprietario in via esclusiva, purché non si perda il possesso. Mantenendo parzialmente il possesso dell’immobile, devono essere riconosciute tutte le agevolazioni, sia per i tributi erariali sia per i tributi locali, questo quanto stabilito dai giudici di appello. Devono essere riconosciute le agevolazioni irpef, compresa la detrazione del mutuo e non è dovuta l’IMU. Se alla base vi è un regolare contratto di affitto registrato, l’inquilino può trasferire la sua residenza nell’immobile e costituire un nucleo familiare a se. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano anagraficamente e dimorano abitualmente. Ne sono esenti tutti gli immobili adibiti a prima casa, salvo quelli iscritti nelle categorie catastali A1-A8-A9, ovvero gli immobili di lusso, ville e castelli per i quali le agevolazioni sono limitate all’aliquota e alla detrazione. L’esenzione vale anche per le pertinenze, che devono essere classificate nelle categorie catastali C/2-C/6e C/7. La norma di legge stabilisce che l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto, indipendentemente vengano utilizzati più immobili, per avere diritto alle agevolazioni il contribuente deve provvedere al loro accatastamento unitario.
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