L’art.1 comma 48 della legge 30 dicembre 2020 n° 178 regolamenta il rapporto tra i soggetti che risiedono all’estero e possiedono un immobile in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia (Legge di bilancio 2021).
Tale disposizione prevede “a partire dall’anno 2021 per un’unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art.1 commi 739-783 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160 è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti (TARI) ) è dovuta in misura ridotta di due terzi”.
Intendendosi per “pensione in regime di convenzione internazionale” una pensione maturata tramite la totalizzazione dei contributi versati in Italia con quelli versati all’estero in un Paese convenzionato, europeo ed extraeuropeo.
Molto spesso i nostri connazionali segnalano problemi con i loro Comuni di residenza in Italia, che si rifiutano di riconoscere il diritto alle agevolazioni in esame.
Il problema sorge qualora i nostri concittadini residenti all’estero e pensionati dallo Stato estero in cui risiedono nella fattispecie la Svizzera, vuoi perché sono giunti in Svizzera in giovane età al seguito dei genitori emigrati per motivi di lavoro, vuoi perché nati in territorio elvetico da cittadini italiani, conseguentemente hanno svolto il ciclo scolastico in Svizzera e poi hanno lavorato solo in Svizzera, versando i contributi pensionistici solo allo Stato elvetico, non rientrano nel perimetro applicativo della disposizione in oggetto in cui la pensione è maturata esclusivamente in uno Stato estero, in quanto manca uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge.
Questa disposizione di legge è da ritenersi discriminatoria e lesiva nei confronti dei cittadini italiani che per i motivi di cui sopra, si sono trovati nelle condizioni lavorative precedentemente esposte, mentre i loro connazionali che hanno versato anche un solo anno di contributi in Italia e poi si sono trasferiti in Svizzera a lavorare, possano beneficiare delle riduzioni sulle tasse della proprietà immobiliare posseduta in Italia.
Dr. Paolo Gasparini