La l. n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto, a decorrere dall’1.1.2023, l’esenzione da Imu, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, per “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale” (cfr. lett. g-bis), comma 759, art. 1, l. n. 160/2019).
Con l’entrata in vigore della norma si è da subito posto il problema dell’applicazione di tale principio per gli anni precedenti il 2023 tant’è che sul punto è intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 60 del 18.4.2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 14.3.2011, n. 23, nel testo applicabile ratione temporis, nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all’Imu, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Ora la Cassazione, con la sentenza n. 18940, pubblicata il 10.7.2025, ha riconosciuto il diritto all’esenzione per un‘annualità pregressa al 2023 sulla base della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale, esponendo con particolare chiarezza il criterio interpretativo. Il caso esaminato era stato deciso in senso sfavorevole al contribuente, con sentenza della Commissione tributaria regionale depositata il 30.12.2022, vale a dire il giorno dopo la pubblicazione della legge di bilancio 2023 che sanciva, a decorrere dal 2023, l’esenzione degli immobili occupati “abusivamente”, ma prima, naturalmente, della citata sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 2024.
Dr. Paolo Gasparini