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25 November 2024
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L'avvocato risponde

Addio bollo auto

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l’avvocato risponde rubrica a cura  Dott. Giuseppe Privitera

Il bollo auto in precedenza denominata anche tassa di circolazione è un tributo, ch grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italia, il cui versamento è a favore delle Regioni d’Italia di residenza.
La prova del possesso si presume dall’iscrizione del Pubblico Registro Automobilistico, anche se è ammessa la prova contraria nei casi di cessione a titolo definitivo, dei contratti per i quali la legge stabilisce che il soggetto obbligato è diverso dal proprietario, perdita del possesso o radiazione del mezzo ovverosia per tutti quei casi in cui è prevista e obbligatoria la registrazione nel PRA e normalmente ammessa anche in ritardo.
La nuova legge di stabilita ha previsto l’esenzione per il bollo auto e moto con anni di vita. Dalla vecchia legge alla nuova è stato innalzato al tempo di trenta anno l’applicazione dell’esenzione del bollo, andando cioè a modificare quando stabilito dalla precedente legge del 21 novembre 2000. I commi due e tre della suddetta legge infatti, prevedevano l’esenzione delle auto e delle moto storiche già dai venti anni. In vece viene confermato il primo comma dalla legge del 2000, con l’esenzione della tassa di possesso per veicoli e motoveicoli, dell’trentesimo anno dalla fabbricazione degli stessi.

Esenzioni temporanee per veicoli a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano
Dal 1° gennaio 2009 sono temporaneamente esentate dal bollo auto le seguenti categorie di veicoli:
a) i veicoli nuovi di potenza non superiore a 100 Kw a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 (art.47 Codice della Strada), immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. L’esenzione è riconosciuta per il primo periodo di pagamento e per le cinque annualità successive.
b) i veicoli immatricolati prima dell’8 novembre 2008, conformi alla direttiva 94/12/CEE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 23 marzo 1994 (Euro 2 e superiori), appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1(art.47 Codice della Strada), su cui è stato installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato nel 2009.
L’esenzione è riconosciuta per cinque annualità decorrenti dal periodo seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell’impianto a GPL o metano.

Esenzioni triennali per veicoli con istallazione di impianto a GPL o metano
Con la Legge Finanziaria per il 2015 (L. R. 29/12/2014, n.86) le Regioni ha introdotto un’esenzione triennale dal bollo auto per i veicoli sui quali nel corso del 2015 viene installato un impianto per l’alimentazione a GPL o metano.
Beneficiano dell’esenzione tutti i veicoli, indipendentemente dalla categoria EURO e dalla potenza, a condizione che l’installazione dell’impianto sia effettuata dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e che il collaudo dello stesso sia effettuato entro il 31 gennaio 2016.
Ad esempio, un veicolo sul quale avviene la trasformazione dell’alimentazione da benzina a benzina/GPL o benzina/metano con collaudo nel mese di gennaio 2015 e il mese di rinnovo del pagamento risulta essere gennaio, l’esenzione avrà effetto già dal 2015, con primo bollo da pagare a gennaio 2018. Se il collaudo, invece, avviene nel mese di febbraio 2015, nel mese successivo alla scadenza per il pagamento, l’ecoincentivo avrà effetto dal 2016, sempre per tre anni, con primo bollo da pagare a gennaio 2019.
Per ottenere l’esenzione a seguito della trasformazione dell’impianto di alimentazione del veicolo non dovrà esser effettuata nessuna richiesta alle Regioni, ma l’agevolazione sarà attribuita automaticamente sulla base dei dati che alimentano il sistema informativo regionale di gestione della tassa auto.

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Dott. Giuseppe Privitera: 076 475 00 40; [email protected]

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