È quanto ha deciso l’Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM
L’imposta sul valore aggiunto versata sul canone di ricezione non sarà rimborsata retroattivamente. A questa conclusione giunge l’UFCOM che, insieme all’AFC, ha analizzato gli effetti della decisione del Tribunale federale di non applicare più l’imposta sul valore aggiunto al canone di ricezione.
Da quando, con la sentenza del 13 aprile 2015, il Tribunale federale ha stabilito che al canone di ricezione non deve essere applicata l’imposta sul valore aggiunto (IVA), le fatture sono state emesse senza IVA. Il Tribunale federale aveva per contro lasciato in sospeso la questione del rimborso.
In primo luogo, gli effetti di una sentenza si applicano solo sulle persone coinvolte nel procedimento. In secondo luogo, per garantire la certezza del diritto, una modifica della prassi è valida solo a posteriori. Per questi motivi non sarà restituita l’imposta sul valore aggiunto relativa alla ricezione radiotelevisiva che è stata versata per il periodo antecedente aprile 2015. Sino al cambiamento nella prassi del Tribunale federale, la Confederazione non aveva motivo di non riscuotere l’IVA sul canone di ricezione. Il Consiglio federale ha risposto in tal senso a due interventi parlamentari depositati dalla consigliera nazionale Sylvia Flückiger.
Il prelievo dell’imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo risale al 1995, anno in cui è stata introdotta l’IVA, e da allora non è mai stato oggetto di contestazioni. La questione è stata sollevata per la prima volta proprio nel quadro del procedimento che è sfociato nella sentenza del Tribunale federale del 13 aprile 2015. Inizialmente, il Tribunale amministrativo federale, in veste di autorità inferiore del Tribunale federale, aveva confermato l’obbligo di pagamento dell’imposta.
UFCOM