I canoni di locazione, percepiti dal locatore, concorrono alla formazione del reddito imponibile dello stesso, in base all’ammontare risultante dal contratto sia esso in cedolare secca che assoggettato all’applicazione dell’Irpef. Va però considerato che, a seguito delle modifiche sulla tassazione dei canoni non percepiti introdotte dal decreto “Crescita”, successivamente modificate dal più recente decreto “Sostegni”, il locatore non è tenuto a dichiarare i canoni di locazione non percepiti per le locazioni abitative se entro il termine di presentazione della dichiarazione ha provveduto all’intimazione di sfratto per morosità o all’ingiunzione di pagamento. Ciò trova applicazione con riferimento ai canoni non percepiti dal 2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto di locazione (non solo con riferimento ai canoni relativi ai contratti di locazione stipulati dall’1.1.2020, come originariamente previsto).
La nuova disciplina, pertanto, risulta applicabile in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (Modello REDDITI 2021 o Modello 730/2021). Resta fermo che tale “deroga” non opera per le locazioni immobiliari non abitative, il cui canone va sempre dichiarato a prescindere dall’effettivo incasso, fintanto che il contratto di locazione non venga risolto.