I cantoni non potranno accedere più facilmente ai dati bancari di persone sospettate di sottrazione fiscale. Il Consiglio federale ha oggi censurato in larga misura il progetto presentato da Eveline Widmer-Schlumpf che proponeva in pratica di abolire il segreto bancario nei confronti del fisco anche per i residenti in Svizzera
La ministra delle finanze proponeva di unificare il diritto penale fiscale. Attualmente le possibilità di perseguimento dipendono dal tipo di imposta. In una procedura per sottrazione d’imposta, i cantoni non possono ascoltare testimoni, né consultare dati bancari. Per un reato riguardante l’imposta sul reddito (caso più frequente tra la popolazione), non dispongono quindi degli stessi strumenti che ha la Confederazione per l’IVA o l’imposta preventiva.
Eveline Widmer-Schlumpf proponeva di giudicare le infrazione in base alla gravità e in funzione degli stessi criteri. Le banche sarebbero così state obbligate a informare il fisco cantonale, previa l’autorizzazione del capo dell’Amministrazione fiscale cantonale. In consultazione queste proposte hanno suscitato una levata di scudi da parte di UDC, PPD, PLR, associazioni economiche e banchieri. Il Consiglio federale ha tenuto conto delle critiche e deciso che l’autorizzazione del capo dell’Amministrazione fiscale cantonale non è sufficiente, ci vorrà il benestare di un’altra autorità decisa dai cantoni. Un allentamento del segreto bancario sarà preso in conto solo nei casi gravi. La ministra delle finanze è quindi stata incaricata di presentare un nuovo progetto entro la fine del 2015. Rappresentanti di UDC, PPD, PLR e Lega hanno lanciato un anno fa un’iniziativa popolare per la “protezione della sfera privata”, comprendente quella finanziaria e dunque il segreto bancario. L’iniziativa vuole inserire nell’articolo 13 della Costituzione federale il principio che “senza il consenso della persona interessata” possono essere fornite “alle autorità informazioni concernenti le imposte dirette prelevate dai cantoni” soltanto nell’ambito di un procedimento penale ed esclusivamente in due casi: “se esistono sospetti fondati dell’intenzione di commettere una frode fiscale tramite documenti falsificati, alterati o materialmente falsi” e “se esistono sospetti fondati di evasione fiscale intenzionale e ripetuta, mirante a sottrarre somme ingenti”.