È stato approvato l’emendamento al decreto fiscale che prevede anche una nuova rottamazione dei ruoli. Adesso anche per i tributi locali è previsto il pagamento in ritardo. Si tratta della possibilità di applicare ai tributi locali (come l’IMU) il cosiddetto ravvedimento operoso, ovvero la possibilità di regolarizzare tardivamente gli adempimenti fiscali, negli stessi termini previsti per gli altri tributi, come Irpef e IVA. Nei giorni scorsi in Commissione Finanze della camera a firma Alberto Gusmeroli della Lega, è stato approvato il DL124/19, ora dovrà seguire tutto l’iter legislativo di consuetudine. Questo emendamento presentato dal vice presidente della Commissione Finanze Gusmeroli, inizialmente era stato bocciato dalla maggioranza, poi accantonato, infine ripescato ed approvato. Così si va incontro al cittadino in difficoltà riducendo le sanzioni. Giudizio positivo da parte di Confedilizia per l’approvazione dell’emendamento all’unanimità da parte della Commissione Finanze, che ha visto accolta una sua richiesta presentata già un anno fa in sede di audizione sul progetto di legge in materia di semplificazioni fiscali.
Un po’ di giurisprudenza in materia immobiliare
Responsabilità del condominio
Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all’art. 2051 cod. civ. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile comportanti la concorrente responsabilità del costruttore venditore ex art. 1669 cod. civ. Deriva da quanto precede, altresì, che, qualora la situazione lesiva sia potenzialmente produttiva di ulteriori pregiudizi, il condominio può essere obbligato anche a rimuovere le cause del danno ex art. 1172 cod. civ. Cass. ord. n. 26291 del 17.10.19.
Scrittura non autenticata diritto d’uso – Niente IMU
L’imposta municipale (IMU) non è dovuta se dell’immobile ne è stato ceduto il diritto d’uso, e il relativo contratto è costituito da una scrittura privata non autenticata. La mancata trascrizione dell’atto, infatti, rende inopponibile la cessione solo in caso di omessa denuncia da parte del contribuente, mentre spetta all’ufficio acquisire l’esistenza del presupposto impositivo riguardo il soggetto passivo mediante la pubblicità immobiliare. Così la Ctp Rieti con la sentenza n. 118/2019 con cui ha ritenuto la forma scritta necessaria e sufficiente a garantire l’effetto traslativo del diritto reale di godimento, ai sensi dell’art. 1350, n.4, c.c. in tema d’Imposta comunale sugli immobili (Ici), in caso di omessa denuncia degli elementi circa la sussistenza del presupposto impositivo relativamente al soggetto passivo, solo mediante la pubblicità immobiliare, solo in caso di omessa denuncia. Pertanto la mancata trascrizione dell’atto vale a rendere inopponibile la cessione solo in caso di omessa denuncia da parte del contribuente.
Diversamente da quanto eccepito dal comune resistente, l’atto (scrittura privata) è da qualificare come contratto ex art. 1021 cc, rilevando il nomen iuris e l’intento delle parti, mentre l’aver continuato con l’autoliquidazione parziale dell’imposta non vale a privare di efficacia l’intervenuta cessione verificatasi secondo le norme di legge. Sulla base di quanto precede la Commissione ha accolto il ricorso del contribuente, condannando l’ente locale al pagamento delle spese di giustizia. Sul tema la Cassazione ha affermato che per essere obbligati al pagamento di Imu e Ici non è sufficiente avere la titolarità di un diritto personale di godimento o la mera disponibilità del bene, in quanto possono essere assoggettati al pagamento dell’imposta solo i soggetti che sono titolari di un diritto reale, pertanto, non è soggetto al versamento delle imposte la società che svolge il servizio di trasporto pubblico locale se ha stipulato con l’ente locale solo un contratto di affidamento in uso di beni, impianti e infrastrutture (Cassazione 21231/2017)
Davide Di Giacomo