Il contratto di locazione di immobili ad uso locativo, qualora non sia registrato nei termini di legge è nullo ai sensi dell’art.1 comma 346 della Legge n.331 del 2004, ma in caso di tardiva registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza “ex tunc“, sia pure limitatamente al periodo del periodo di durata del rapporto indicato nel contratto nel contratto successivamente registrato (Principio affermato in relazione ad un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 10 marzo 2011 e registrato il 2 marzo 2012) Cassazione 04.06.2021 n.15582 inedita.
A cura dell’ufficio legale della Confedilizia italiana