Il Consiglio federale ha deciso la scorsa settimana di porre in vigore la revisione della legge sulla medicina della procreazione il 1° settembre 2017 con le relative ordinanze di esecuzione. Da questa data sarà possibile eseguire una diagnosi preimpianto (DPI) in Svizzera, a determinate condizioni. Per i laboratori che operano nei campi della medicina della procreazione e della diagnostica preimpianto, in futuro saranno previsti criteri qualitativi più severi. Nella votazione del 5 giugno 2016 è stata accolta a larga maggioranza la revisione della legge sulla medicina della procreazione, che include anche la possibilità di eseguire DPI a condizioni ben definite.
Questo tipo di diagnosi consiste nell’esame genetico di un embrione fecondato artificialmente, prima che sia impiantato nell’utero della donna. Con la revisione, la legge permette l’esame genetico solo se richiesto da una coppia portatrice di una grave malattia genetica ereditaria o da una coppia che non può avere figli naturalmente. Tutte le altre applicazioni rimangono vietate.
La revisione della legge prevede inoltre che possano essere fecondati artificialmente al massimo dodici embrioni per ciclo di trattamento e non più tre come finora. Inoltre gli embrioni non utilizzati potranno essere congelati in vista di trattamenti futuri.
Per i laboratori che operano nella medicina della procreazione e nella diagnostica preimpianto sono stati inaspriti i requisiti per il personale e le infrastrutture. I requisiti sono stabiliti nell’ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) e sugli esami genetici sull’essere umano (OEGU).
Nella procedura per una DPI di regola sono coinvolti due laboratori: nel laboratorio di medicina di riproduzione avviene la fecondazione artificiale e lo sviluppo degli embrioni dai quali sono prelevate una o due cellule per la DPI. Il loro esame genetico è svolto in un apposito laboratorio.