Lo scambio automatico di informazioni fiscali non è una norma internazionale
Lo scambio automatico di informazioni non è un concetto per il quale esistono delle norme internazionali definite. Ogni stato desidera ricevere nella misura possibile delle informazioni adatta al suo sistema fiscale. Parallelamente tuttavia intende ridurre al minimo e perfino evitare il carico di lavoro legato alla raccolta delle informazioni, alla loro preparazione e alla loro comunicazione utile geograficamente molto limitati e si limitano ad alcune infrazioni fiscali. All’interno dell’EU esitano operano delle disposizioni che prescrivono lo scambio automatico di informazioni sugli interessi percepiti. A partire dal 2014 è previsto che lo scambio automatico di informazioni diventi la norma EU per i salari e le rendite, cosi come per gli attivi sotto forma di beni immobiliari e di assicurazioni e di assicurazioni vita. Se il sistema funziona per questi redditi e valore patrimoniali l’UE intende testare a partire dal 2017, un’estensione dello scambio automatico di informazioni ad redditi quali i dividendi e i guadagni in capitale. Le organizzazioni o le istanze internazionali non hanno emanato delle norme che vanno al di la in ambito di scambio automatico di informazioni. La norma fissata dell’OSCE nel suo Modello ci convenzione fiscale ha solo per oggetto lo scambio di informazioni su richiesta.
Per tutti gli italiani residenti in Svizzera che non hanno ancora dichiarato alle autorità elvetiche i loro beni in Italia hanno la possibilità di sanare la loro situazione entro il 31.12.2017. Ad oggi non ci sono termini specificati dall’autorità fiscale, ma tenendo conto che dal 1 gennaio 2018 entrerà in vigore la normativa che permetterà lo scambio di informazioni tra le autorità statali, si consiglia di non andare oltre il 31.12.2017.