DIRITTO ALLA PROVVIGIONE – MEDIAZIONE IMMOBILIARE
“Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato (…). Secondo la disciplina legale, il fondamentale presupposto al quale è subordinato il sorgere del diritto del mediatore al pagamento della provvigione è dato dalla conclusione dell’affare, nel senso ora indicato. Non ne costituisce invece fatto condizionante anche il c.d. buon fine dell’affare, ossia la regolare esecuzione del rapporto da parte dei contraenti, salva speciale pattuizione (…) che subordini il pagamento del compenso al buon fine dell’affare o ad altro evento”. Così la Cassazione, con ordinanza n. 17396 del 30.5.2022.
RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE
“In tema di responsabilità del mediatore, solo la mancata informazione del promissario acquirente sull’esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all’immobile oggetto della promessa di vendita, della quale il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell’immobile contenuta nell’atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi, legittima il rifiuto del medesimo promissario di corrispondere la provvigione (…) ovvero legittima, in alternativa, la richiesta di risarcimento dei danni”. Così la Cassazione, con ordinanza n. 20132 del 22.6.2022.
Dr. Paolo Gasparini