Non si tratta più di un credito di imposta da dover scontare dalle tasse, ma proprio di un’esenzione. Il decreto “Sostegni”, come convertito in legge, ha stabilito che i canoni di locazione non percepiti, a decorrere da gennaio 2020 non concorrano a formare il reddito del contribuente, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. La norma originaria, come avverte Confedilizia, prevedeva tale possibilità solo per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i canoni di locazione abitativa, invece, che non rientrano in tali previsioni (e quindi per le morosità antecedenti all’i gennaio 2020) permane il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare. Per Confedilizia si tratta di «un passo avanti».