La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 agosto scorso formalizza definitivamente l’accordo Italia –Svizzera sulle doppie imposizioni. La ratifica dell’Accordo ha permesso di includere la Svizzera nella cd “white list”, l’elenco dei Paesi con i quali “risulta attuabile lo scambio di informazioni per evitare la doppia imposizione sul reddito”, come riferisce l’On. Alessio Tacconi. “La sempre maggiore armonizzazione delle relazioni fra Italia e Svizzera – sottolinea il Deputato – viene considerata con crescente soddisfazione dagli ambienti economici dei due Paesi che, dal rinnovato clima di fiducia reciproca e di collaborazione in materia fiscale, potranno ricevere importanti stimoli per una più proficua collaborazione in ogni ambito economico”. “Rimangono ancora da finalizzare alcuni importanti risvolti fiscali che interessano soprattutto i nostri connazionali residenti in Svizzera possessori di immobili in Italia o che, rimpatriati, detengono nella Confederazione i proventi del proprio lavoro: nei futuri negoziati previsti dalla Road Map siglata insieme all’Accordo del 23 febbraio 2015 bisognerà affrontare tali problematiche in modo da evitare doppie imposizioni sotto qualsiasi forma: in questo percorso sarà costante – conclude Tacconi – l’impegno mio personale e dei miei colleghi del PD eletti all’estero”, continua Tacconi.
Quanto allo scambio di informazioni tra Italia e Svizzera, c’è da dire che in un primo periodo, fino al 2018, i due Paesi potranno scambiarsi informazioni solamente a richiesta, sia su base individuale che di gruppo. Dal 2018 in poi, invece, tale scambio diverrà automatico.
Dal Dipartimento svizzero finanze del 19 marzo 2015, apprendiamo che la Svizzera e l’UE hanno parafato a Bruxelles un accordo che prevede l’introduzione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale e che dopo che saranno state create le necessarie basi legali, dal 2017 la Svizzera e i 28 Stati membri dell’UE intendono rilevare i dati di conti per effettuare dal 2018 lo scambio di tali dati. Lo standard globale dell’OCSE sullo scambio automatico di informazioni è stato ripreso integralmente nel nuovo accordo. L’accordo è reciproco, vale a dire che in caso di scambio di informazioni concernenti i conti gli Stati membri dell’UE sottostanno agli stessi obblighi della Svizzera e viceversa.
L’accordo potrà entrare in vigore nel 2017, a patto che fino ad allora i processi di approvazione in Svizzera e nell’UE si saranno conclusi. [Fonte: Dipartimento svizzero finanze].
Molti mi chiedono cosa significa “scambio automatico”. Ebbene, si tratta di un meccanismo che consente alle autorità fiscali degli Stati di inviarsi dati relativi ai contribuenti residenti che abbiano il domicilio fiscale in un paese diverso da quello in cui si trova il loro conto bancario. Si tratta di una procedura amministrativa che non richiede l’intervento dell’autorità giudiziaria e che prescinde dall’esistenza di un’indagine della magistratura. Lo scambio automatico deve essere comunque consentito da un accordo bilaterale tra gli Stati che intendono beneficiarne.
Riguardo a ogni cliente, le banche oppure le compagnie di assicurazioni sulla vita trasmetteranno al fisco federale svizzero, affinché li ritrasmetta al fisco dello Stato di residenza, tutti i dati concernenti il cliente, nonché i dati concernenti il suo patrimonio, ossia l’importo lordo degli interessi e dei dividendi, distribuzioni da fondi di investimento, saldi dei conti bancari al 31 dicembre, compresi quelli intestati a società di sede, fondazioni e trust, (di cui dovrà essere comunicato il nome anche dei trustees e dei protectors), redditi da determinati contratti di assicurazione sulla vita, nonché l’importo lordo derivante dalla cessione di attivi finanziari. In pratica, come chiaramente spiegato sul sito di Postfinance, il SAI (scambio automatico di informazioni), riguarderà il numero di conto, il numero d’identificazione fiscale, nome, indirizzo e data di nascita del titolare del conto, tutti i tipi di reddito e il saldo del conto segnalato, che le banche saranno tenute a fornire.
Ma come avviene lo scambio dei dati? L’intermediario finanziario fornisce le informazioni del contribuente alla propria autorità fiscale nazionale, che quindi inoltra automaticamente i dati alle autorità fiscali del contribuente. In Svizzera il SAI sarà presumibilmente introdotto nel 2017 e sappiamo già che i controlli d’ufficio scatteranno nel 2018. Non resta ancora molto, dunque, per approfittare, in Svizzera, della possibilità offerta ai contribuenti di aderire all’amnistia fiscale parziale 2010, autodenunciando i beni posseduti all’estero senza incorrere in ammende ed eventuali procedimenti penali per evasione fiscale.
Alessandra Testaguzza
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