Cambiano le regole sui valori dei terreni, verranno tassate le pertinenze
Siamo prossimi alla scadenza il 16 dicembre del saldo IMU occorrerà ancora fare nuovamente i calcoli tenendo conto delle disposizioni che sono state fissate. Infatti sui valori dei terreni edificabili e sulle aree pertinenziali ci sono variazioni.
Le modifiche sono intervenute sul fronte dei valori delle aree da prendere a base per il calcolo del tributo. Il valore al 1°gennaio dell’anno d’imposizione si applica solo nei casi in cui non siano state apportate delle variazioni agli strumenti urbanistici. In caso contrario occorre fare riferimento alla data della loro approvazione, anche nel corso dell’anno.
Per le aree pertinenziali edificabili sono dovute al pagamento d’imposta IMU se non hanno questa qualificazione e non sono accorpate catastalmente all’immobile. In merito ai valori da attribuire ai terreni occorre tener conto della legge 160/2019 per quanto riguarda il valore da utilizzare per stabilirne il valore. Rimane fermo il principio che il valore di un’area edificabile, va sempre calcolata facendo riferimento al 1° gennaio dell’anno di imposizione, salvo non siano state apportate modifiche agli strumenti urbanistici, in questo caso il valore va calcolato partendo dalla data della loro approvazione. Nella determinazione del valore di mercato di un area edificabile occorre fare riferimento alla zona di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, eventuali oneri per lavori di adattamento all’edificazione, non che ai prezzi medi di mercato rilevati nella zona. L’amministrazione comunale può fissarne il prezzo mediante delibera del consiglio o della giunta.
La Cassazione ha riconosciuto la non imponibilità dei terreni pertinenziali se ancora non graffati in catasto all’unità immobiliare adiacente come un unico bene. Infatti la Cassazione con (sentenza 8367/2016) ha chiarito che l’accatastamento separato di due immobili non fosse impedimento alla non imponibilità dell’area come pertinenza del fabbricato, in presenza di un vincolo di asservimento durevole e funzionale. La regola della nuova imposta invece richiede, per fruire del vantaggio fiscale, che fabbricato e area siano accorpate catastalmente.