Nel caso in cui abbiano fissato residenza e dimora abituale in luoghi diversi, i coniugi o le persone unite civilmente possono usufruire entrambi dell’esenzione Imu, purché la residenza anagrafica di ognuno sia fissata presso le abitazioni per cui il beneficio è richiesto. Questo, in sintesi, quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19684 del 17.7.2024, che analizza la particolare ipotesi in cui le persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che vivono in abitazioni diverse per specifiche esigenze, invochino entrambe l’esenzione dall’imposta municipale.
Di seguito la massima redatta dal Ministero dell’economia e delle finanze: “Il contribuente non può usufruire dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale, se presso l’immobile interessato non ha fissato la residenza anagrafica. Infatti, il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l’esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile sussiste e coinvolge anche il mantenimento dell’esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare siano stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi purché, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, sia stata stabilita la residenza anagrafica nell’immobile per il quale l’esenzione sia stata invocata”.
Dr. Paolo Gasparini