Con l’ordinanza n. 9430, depositata il 10.4.2025, la Corte di Cassazione ha esaminato il caso dell’esenzione dall’Imu di un’unità immobiliare, posseduta dal contribuente in comproprietà con la sorella, ma solo da lui adibita ad abitazione principale. Il ricorrente e la sorella risultano infatti comproprietari di due immobili, ciascuno al 50%; in uno vi abita il primo ed in un altro abita la seconda. Il contribuente ha proposto ricorso per vedersi riconosciuta l’esenzione sull’intera unità, vale a dire sul 100% e non solo sul 50% da lui “posseduto”, invocando l’art. 1102 c.c. che consente l’uso della cosa comune (il possesso esclusivo per l’abitazione principale, nel caso). Il ricorso è stato dichiarato infondato; infatti, soggetto passivo dell’Imu è il proprietario di immobili (“ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie”); non risulta quindi sufficiente il mero possesso di un bene comune pur se di fatto adibito a prima casa.
Quello che rileva per l’esenzione – precisa l’ordinanza – è il possesso di diritto (quale proprietario) del 50% dell’immobile, mentre il possesso e l’uso di fatto non comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta. Per la quota di proprietà della sorella del contribuente, invece, trattasi di una “seconda” casa, posto che l’esenzione Imu non si applica al titolare pro quota del diritto di proprietà sull’immobile, “nel quale egli ed il suo nucleo familiare non dimorino stabilmente e non vi abbiano la residenza anagrafica” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 24462 dell’8.8.2022). In senso conforme, infatti, la precedente giurisprudenza richiamata dall’ordinanza in rassegna aveva escluso l’esenzione per le quote degli immobili in comproprietà, non adibiti a propria abitazione principale, anche se concessi in uso gratuito agli altri contitolari. L’interpretazione resa con l’ordinanza n. 9430, pur essendo relativa alla previgente disciplina dell’Imu (art. 9, d.lgs. n. 23/2011), deve ritenersi valida anche nella vigente disciplina, stante la sostanzialmente identica formulazione dell’art. 1, comma 743, l. n. 160/2019, secondo cui “soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi”.
Dr. Paolo Gasparini