I tempi per tutti gli adempimenti cominceranno a decorrere dal 1° gennaio 2022
A causa del Covid anche la prima casa e relative agevolazioni subiscono uno scossone. L’art.24 del DL 23/2020 aveva sospeso per 313 giorni e precisamente dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalla normativa sull’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” in tutti quei casi in cui trattavasi di termini entro i quali il contribuente avrebbe dovuto trasferire la residenza, comprare e vendere. Con l’approvazione del Milleproroghe, la scadenza del 31 dicembre 2020, viene spostata al 31 dicembre del 2021 con una sospensione di 678 giorni, pertanto tutti termini in corso al 23 febbraio 2020 vengono sospesi e ricominceranno a decorrere dal 1° gennaio 2022. Mentre per i periodi che avrebbero iniziato a decorrere dal 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, inizieranno a computarsi dal 1° gennaio 2022.
- Colui che acquista la “prima casa” senza risiedere o lavorare nel Comune ove è situata la casa, ha 18 mesi per trasferire la residenza in questo Comune, termine che decorre dalla data del rogito. Pertanto se il termine di 18 mesi stava decorrendo al 23 febbraio 2020 il decorso riprenderà dal 1° gennaio 2022 .
- Beneficia del credito di imposta colui che vende la sua “prima casa” e ne compra un’altra entro un anno dal rogito, quindi se il 23 febbraio 2020 stava decorrendo il termine annuale utile per il riacquisto, tale termine riprenderà il decorso dal 1° gennaio 2022, mentre invece se l’atto di vendita è stato stipulato tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 il periodo per il riacquisto decorrerà dal 1° gennaio 2022.
- Colui che vende la “prima casa” prima dei 5 anni dalla data del rogito, atto con cui venne acquistata, decade dall’agevolazione se entro un anno non compra un’altra casa da adibire a primaria abitazione e come per i casi di cui sopra, tale termine decorrerà dal 1° gennaio 2022.
- La stessa regola vale anche per colui che pur essendo proprietario di altra abitazione, acquista con l’agevolazione “prima casa” e la venda entro un anno dal rogito con oggetto un nuovo acquisto agevolato.