CLASSAMENTO DOCFA E CLASSAMENTO D’UFFICIO
«In tema di classamento di immobili, l’attribuzione della rendita catastale mediante procedura c.d. DOCFA», ha detto la Cassazione nella sentenza n. 30166/19, inedita, «si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell’Ufficio ai sensi dell’art. 1, comma 335, della 1. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l’obbligo di motivazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione».
A cura dell’Ufficio legale della Confedilizia
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE : SPETTA ANCHE IL RISARCIMEBTO PER L’ANTICIPATA CESSAZIONE?
Il locatore che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per la anticipata cessazione del rapporto, da individuare nella mancata percezione dei canoni concordati fino a reperimento di un nuovo conduttore.
L’ammontare del danno risarcibile costituisce valutazione del giudice di merito, che dovrà tenere conto di tutte le circostanze del caso.