È prassi di tolleranza il pagamento tardivo del canone di locazione
Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n°14240 del 2020
La valutazione sull’esistenza, o meno, di una prassi di tolleranza del ritardo nel pagamento dei canoni locativi costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità ed il mancato esercizio, da parte del locatore, del potere potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l’inadempimento del locatario, in virtù della previsione di una clausola risolutiva espressa, è l’effetto conformante della buona fede nella fase esecutiva del detto contratto; pertanto, il rispetto di tale principio impone che lo stesso locatore, contestualmente o anche successivamente all’atto di tolleranza, manifesti la sua volontà di avvalersi della menzionata clausola risolutiva espressa in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento e comunque per il futuro.
Prospettare lo sfratto all’inquilina morosa: è minaccia?
Nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male possa essere cagionato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente. Nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità del reato nella condotta del locatore che aveva prospettato alla propria inquilina, in ritardo nel pagamento dei canoni e delle spese di locazione, di ‘buttare dalla finestra tutti i suoi effetti personali e di distaccare le utenze‘, atteso che il danno minacciato non poteva ritenersi ingiusto, poiché rappresenta l’esercizio del diritto del proprietario di un immobile di intimare lo sfratto per morosità.
Canone di locazione: pagamento tardivo e parziale
È prova del mancato adempimento per lungo tempo dell’obbligazione primaria del conduttore, che è quella di pagare regolarmente il canone nella misura pattuita, e giustifica la risoluzione del contratto per suo inadempimento, la circostanza che lo stesso abbia pagato in ritardo e solo parzialmente il canone di locazione per lungo tempo, sino a giungere al mancato pagamento di un importo pari a circa dieci mensilità del canone.
Dr. Paolo Gasparini