Gravi difetti di costruzione, termine per l’azione di responsabilità
“Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. L’accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto”.
Così il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 5.5.2021.
Come si stabilisce la natura di un sottotetto
La Corte di Cassazione con sent.n°.9383/’20 si è pronunciata su di un particolare problema condominiale.”La natura del sottotetto di un edificio cosi’ hanno detto i Supremi giudici,é in primo luogo determinato dai titoli e,solo in difetto di questi ultimi ,puo’ presumersi comune,se esso risulti in concreto,per le sue caratteristiche strutturali e e funzionali,oggettivamente destinato anche solo potenzialmente all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune;il sottotetto puo’ considerarsi,invece, pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano solo,quando assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo ,dal freddo,e dall’umidità,e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo.