Accertamento tributario – Accertamento catastale – Attribuzione d’ufficio rendita catastale
Gli effetti fiscali delle rendite catastali attribuite a seguito della mancata risposta alla richiesta del Comune, notificata ex art. 1, comma 336, L. n. 311 del 2004, retroagiscono, ai sensi del comma 337, a decorrere, alternativamente, dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, o, in assenza della suddetta indicazione, dal 1o gennaio dell’anno di notifica della richiesta del Comune in tutti i casi in cui l’immobile non risulti dichiarato in catasto, a nulla rilevando, ai fini dell’applicabilità della suddetta deroga alle disposizioni generali, che si tratti di immobile già dichiarato ai fini ICI. Cass.. civ. sez. VI, 12 febbraio 2019, n. 4021.
Accertamento tributario – Accertamento catastale – Classamento
In tema di classamento, l’attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dall’art. 7 del D.P.R. n. 604 del 1973, mediante “stima diretta”, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l’Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso. Cass. civ., sez. V, 27 marzo 2019, n. 8529, S.c.C.
Accertamento tributario – Accertamento catastale – Classamento
In tema di ICI, la competenza per l’attribuzione della rendita catastale è riservata dall’ordinamento all’amministrazione centrale dello Stato, in quanto la previsione generale di cui all’art. 2 del R.D.L. n. 652 del 1939 (conv. con modif. dalla L. n. 1249 del 1939) non è stata derogata dalla normativa successiva sul decentramento di alcune funzioni agli enti locali, sicché è illegittimo l’avviso di accertamento basato su una rendita catastale autonomamente stabilita dall’amministrazione comunale. Cass. civ., sez. V, 14 marzo 2019, n. 7275, C.c.A.
Imposta comunale sugli immobili – Avviso di liquidazione relativo ad immobili accatastati secondo la procedura docfa – Omessa notifica della rendita catastale
In tema di ICI, qualora il contribuente si sia avvalso per l’accatastamento di un immobile della procedura DOCFA, il principio della superfluità della notifica della rendita catastale utilizzata per la determinazione del tributo non trova applicazione ove il Comune, nell’emettere l’avviso di liquidazione, proceda sulla base di una rendita diversa da quella proposta dal contribuente, l’atto di attribuzione della quale deve, pertanto, essere preventivamente notificato allo stesso. Cass. civ., sez. V, 20 marzo 2019, n. 7801, D.c.C.
Imposta comunale sugli immobili – Determinazione della base imponibile – Concrete potenzialità edificatorie del bene
In tema di ICI, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dell’adozione di strumenti urbanistici attuativi, fermo restando che l’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone di tener conto, in concreto, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio. Cass. civ., sez. VI, 3 aprile 2019, n. 9202, C.c.V.
Imposta comunale sugli immobili – Determinazione della base imponibile – Concrete potenzialità edificatorie del bene
In tema di ICI, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dell’adozione di strumenti urbanistici attuativi, fermo restando che l’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone di tener conto, in concreto, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio. Cass. civ., sez. VI, 3 aprile 2019, n. 9202, C.c.V.