In tema di usucapione, alla luce del rinvio fatto dall’art. 1165 c.c. all’art. 2943 c.c., gli atti interruttivi del possesso risultano tassativamente elencati, e tale efficacia può riconoscersi solo ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere ope judicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente, sicché ad interrompere il possesso non è l’esito positivo o negativo dell’azione, ma la volontà di riacquistare il possesso del bene che si ritiene da altri posseduto illegittimamente, attraverso un’azione giudiziale proposta con atto di citazione o, comunque, da atto valido ad instaurare il giudizio (…). Purché si tratti di azione rivolta contro il possessore, ed intesa a recuperare il possesso del bene immobile nei confronti di chi pretenda di usucapire, può quindi valere, come atto interruttivo della prescrizione, sia l’azione di rivendicazione basata sulla cosiddetta probatio diabolica della proprietà, sia un’azione recuperatoria che sia basata su un titolo negoziale, o sulla caducazione di un titolo negoziale (…). Non può invece costituire atto interruttivo dell’usucapione l’opposizione alla domanda di usucapione abbreviata, né l’atto di intervento
nel procedimento, non implicando tali atti di per sé domande dirette al concreto recupero del godimento del bene (…), e nessun rilievo ai fini della maturazione dell’usucapione può essere attribuito al fatto che, il titolare del diritto di proprietà convenuto, manifesti nel costituirsi una volontà contraria al possesso dell’usucapiente, che non si esprima però in una vera e propria
domanda di rivendicazione del possesso, o della proprietà del bene, o di rilascio dello stesso”. Così la Cassazione, con sentenza n. 5399 del 29.2.2024.
Dr. Paolo Gasparini