La nuova IMU è alle porte, i Comuni hanno mano libera per fare le scelte ad hoc che più gli aggradano, tenendo, di prassi, come interesse primario l’obiettivo di fare cassa. La scadenza è il 30 giugno prossimo, data entro la quale dovranno essere adottati i regolamenti, la cui finalità è quella di introdurre delle regole nei limiti previsti dalla legge. Per l’occasione è intervenuto l’Ifel (istituto di finanza locale dell’ANCI) per aiutare i Comuni fornendo loro un una bozza di regolamento.
All’interno di questa bozza sono contenute tutte norme alle quali gli enti devono attenersi, in particolare, quelle riguardanti le aree edificabili, nonché sui limiti del potere di accertamento, sui rimborsi per le aree divenute inedificabili e relativi termini massimi per la loro retroattività, che non può eccedere oltre i 5 anni precedenti. In questa bozza sulla nuova IMU, presentata dall’Ifel,si fa riferimento espressamente all’articolo 1 comma 777 della manovra di bilancio 2020 (legge 160/2019), con la quale viene attribuito agli enti locali la facoltà di determinare periodicamente e per zone analoghe i valori di mercato delle aree edificabili, di limitare inoltre il potere di accertamento e di disporre il rimborso delle aree che per cambio di destinazione urbanistica sono ormai inedificabili.
Sarà competenza dei Comuni, tramite delibera del consiglio comunale, stabilire periodicamente il valore di aree omogenee del valore venale in commercio, questo per limitare il potere di accertamento qualora l’imposta venga versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Rimane comunque un dilemma se l’Amministrazione locale possa accertare un valore maggiore di quello deliberato, nel caso in cui il contribuente versi l’imposta uniforme a quello stabilito. Al riguardo la suprema Corte di Cassazione con ordinanza 4669/2018, ha precisato che i Comuni hanno il potere di accertare il valore in misura superiore a quello fissato dallo stesso ente con delibera del consiglio comunale o della giunta, qualora risultino inferiori in quelli indicati in atti pubblici o privati di cui l’ufficio tributi ne sia in possesso o a conoscenza. Quindi una auto limitazione del potere di accertamento dell’imposta.
Compito dell’ente è il ritenere congruo il valore nel caso sia dichiarato in misura non inferiore al valore deliberato. Tuttavia filo valore minimo va considerato un elemento presuntivo che va riconsiderato, qualora venga contraddetto da un valore superiore accertato dall’ente impositore. La Cassazione ha sempre considerato congrui i valori deliberati dal consiglio. In merito al rimborso, di cui però non se ne conoscono i tempi, è parte integrante di questo regolamento.