Le modifiche d’ordinanza prevedono inoltre che l’abbonamento più conveniente deve costare 55 franchi e nuove regole per i nomi di dominio
La velocità minima del collegamento Internet a banda larga iscritta nel servizio universale sarà raddoppiata. Questa è una delle novità apportate dalle modifiche d’ordinanza che il Consiglio federale ha approvato nell’ambito delle telecomunicazioni. Vengono migliorate la trasparenza e l’indicazione dei prezzi dei servizi di telecomunicazione e dei servizi a valore aggiunto, e si rafforzano gli strumenti a disposizione dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) per contrastare le interferenze nello spettro delle frequenze. Per quanto riguarda la gestione dei nomi di dominio Internet “.ch” e “.swiss”, in futuro sarà disciplinata in un’ordinanza indipendente sui domini Internet (ODIn), il cui testo è stato ugualmente approvato dal Consiglio federale. Le nuove disposizioni entreranno in vigore rispettivamente il 1° gennaio e il 1° luglio 2015. Le modifiche d’ordinanza approvate dal Consiglio federale prevedono in particolare di raddoppiare la velocità del collegamento Internet proposto da Swisscom ai suoi clienti nel quadro del servizio universale. Dal 1° marzo 2012, la velocità di download (dalla rete verso l’utente) è fissata a 1000 kbit/s e quella di upload a 100 kbit/s. In futuro, dovrà passare a 2000 rispettivamente 200 kbit/s. Il prezzo massimo di 55 franchi al mese (IVA esclusa) per questo tipo di collegamento a Internet rimane invariato.
Trasparenza dei prezzi
Il Consiglio federale ha altresì migliorato la protezione dei consumatori nel campo dei servizi a valore aggiunto rafforzando le disposizioni sull’indicazione dei prezzi. Il prezzo dei servizi offerti via Internet dovrà dunque essere indicato in modo chiaro sul pulsante che permette al consumatore di accettare l’offerta o nelle immediate vicinanze. Inoltre, i fornitori di servizi di telecomunicazione non potranno più fatturare supplementi rispetto ai prezzi indicati, ad esempio per il collegamento o per la durata di una chiamata verso un numero di servizi a valore aggiunto. Le comunicazioni verso un numero 0800 saranno così a tutti gli effetti gratuite, indipendentemente dal fatto che vengano effettuate da un collegamento fisso o da un telefono cellulare. Dei miglioramenti sono stati apportati anche alla trasparenza dei prezzi per le chiamate verso i numeri delle reti di telecomunicazione aziendali (058). Se per simili chiamate vengono fatturate tasse più elevate di quelle applicate alle chiamate verso numeri con indicativi geografici, il cliente dovrà esserne informato gratuitamente, in modo chiaro e senza pubblicità. È stata predisposta infine una serie di misure per lottare contro l’utilizzazione abusiva di numeri di telefono svizzeri per effettuare telefonate pubblicitarie (spoofing). Se i titolari dei numeri acconsentono, i fornitori di servizi di telecomunicazione potranno bloccare queste telefonate.
Rafforzare gli strumenti contro le interferenze
D’ora innanzi, l’UFCOM sarà autorizzato a imputare i costi di ricerca delle interferenze a chi le causa utilizzando apparecchi elettrici o impianti di telecomunicazione, fatta eccezione per i casi in cui i dispositivi che subiscono o che generano l’interferenza siano pienamente in regola. Infatti, sempre più spesso l’UFCOM rileva casi di interferenze dovute a errori nell’assemblaggio di un apparecchio elettrico o di un impianto di telecomunicazione, causati dall’inosservanza delle istruzioni del fabbricante o delle regole tecniche riconosciute. In quest’ultimo caso, la responsabilità sarà imputata a chi ha montato l’impianto o l’apparecchio. Inoltre, capita che all’UFCOM vengano segnalate presunte interferenze che in realtà si rivelano essere dovute, per la maggior parte dei casi, ad apparecchi difettosi e quindi malfunzionanti. Queste misure dovrebbero incentivare le persone a controllare o far controllare il proprio apparecchio o impianto prima di rivolgersi all’UFCOM.
Un’ordinanza sui nomi di dominio .ch e .swiss
La nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) prevede di separare la funzione di gestore del registro (amministrazione della banca dati dei siti Internet) da quella di centro di registrazione (commercializzazione dei nomi di dominio). La fondazione SWITCH è stata incaricata di gestire fino al 31 marzo 2015 i nomi di dominio subordinati al dominio di primo livello con codice del paese .ch. Fino a tale data la fondazione può pertanto svolgere entrambi i compiti (gestore del registro e ufficio di registrazione). La regolamentazione tuttavia ha dovuto essere rivista allo scopo di conformarla al modello impostosi a livello mondiale. Il nuovo mandato di delega, che sarà messo a concorso, affiderà al gestore del registro l’organizzazione, l’amministrazione, e la gestione centralizzata del dominio .ch. I centri di registrazione, invece, commercializzeranno i nomi di dominio .ch, che continueranno a essere attribuiti alle persone interessate secondo il principio del “primo arrivato, primo servito”.