Le banche di rilevanza sistemica dovrebbero disporre di sufficiente capitale per continuare a offrire i loro servizi e anche in situazioni di stress non dovrebbero necessitare di sostegno da parte dello Stato, né essere risanate o liquidate
Il Consiglio federale aveva identificato una necessità di intervento in relazione alle disposizioni svizzere «too big to fail» già nel suo rapporto di valutazione approvato il 18 febbraio 2015. Successivamente, un gruppo di lavoro diretto dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) con rappresentanti dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e della Banca nazionale svizzera (BNS) ha elaborato delle proposte per i necessari adeguamenti legislativi. Lo scorso mercoledì il Consiglio federale ha approvato i parametri per le previste modifiche dell’ordinanza.
Soddisfacendo le cosiddette esigenze «going concern» le banche di rilevanza sistemica dovrebbero disporre di sufficiente capitale per continuare a offrire i loro servizi e anche in situazioni di stress non dovrebbero necessitare di sostegno da parte dello Stato, né essere risanate o liquidate. Tuttavia, le esigenze «going concern» non possono escludere del tutto un risanamento o una liquidazione. Le banche devono quindi detenere anche un capitale «gone concern».
Le esigenze «going concern» comprendono un requisito di base per tutte le banche di rilevanza sistemica (esigenza di base) e una componente progressiva che varia in base al grado di rilevanza sistemica. Questa componente è calcolata in base ai criteri della quota di mercato e delle dimensioni, già conosciuti nel sistema vigente. L’esigenza di base per il «leverage ratio» (rapporto tra i fondi propri regolamentari e la somma di bilancio non ponderata) ammonta al 4,5% e per gli attivi ponderati in funzione del rischio al 12,9%. Sommato alla progressione prevista in base agli indicatori, per le due grandi banche ciò comporta esigenze «going concern» del 5% complessivo per il «leverage ratio» e del 14,3% per gli attivi ponderati in funzione del rischio. Le esigenze «going concern» attualmente in vigore ammontano al 3,1% per il «leverage ratio» e al 13% per gli attivi ponderati in funzione del rischio. Per adempiere il «leverage ratio» è possibile detenere al massimo l’1,5% di capitale convertibile computabile («contingent convertible bonds», CoCos) e al massimo il 4,29% per adempiere le esigenze poste agli attivi ponderati in funzione del rischio. Le esigenze rimanenti devono essere adempiute con fondi propri di base di qualità primaria come capitale sociale versato e riserve palesi. Per gli strumenti di capitale esistenti che secondo le nuove esigenze non sono più computabili si prevedono delle disposizioni transitorie a titolo di clausola di salvaguardia («grandfathering»).
Oltre alle esigenze «going concern», le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale devono detenere del capitale supplementare per garantire il risanamento o il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in un’unità funzionante e la continuazione delle altre unità senza ricorso a fondi pubblici («gone concern»). In questo contesto le esigenze «going concern» si ripetono e per le due grandi banche è dunque necessario detenere il 5% di «leverage ratio» e il 14,3% di attivi ponderati in funzione del rischio. L’adempimento delle esigenze «gone concern» avviene in linea di massima attraverso l’impiego di strumenti di «bail-in» (prestiti convertibili attraverso l’autorità di vigilanza). Sono possibili agevolazioni se la banca può provare un miglioramento della capacità globale di risanamento, ma nel rispetto delle prescrizioni internazionali il «leverage ratio» non può scendere al di sotto del 3% e gli attivi ponderati in funzione del rischio non possono essere inferiori all’8,6%.
Non è invece ancora stata definita l’impostazione dei piani d’emergenza in situazioni «gone concern» delle banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale. La necessità concreta di esigenze «gone concern» per queste banche sarà oggetto del prossimo rapporto di valutazione del Consiglio federale che, secondo l’articolo 52 della legge sulle banche, deve essere licenziato entro la fine di febbraio 2017.
La legislazione in vigore non prevede alcun termine per l’attuazione completa dei piani d’emergenza svizzeri. Ora si intende colmare questa lacuna introducendo un termine di 3 anni a decorrere dal momento in cui una banca viene definita di rilevanza sistemica. Le due grandi banche attive a livello internazionale devono attuare completamente i loro piani d’emergenza entro il 31 dicembre 2019. Anche la capacità globale di liquidazione rientra nella verifica del piano d’emergenza svizzero, nella misura in cui sia rilevante per l’attuazione.
Mediante i parametri decisi il Consiglio federale tiene conto dei dibattiti internazionali in corso sugli standard per le esigenze in materia di fondi propri poste agli istituti finanziari di rilevanza sistemica e si orienta ai Paesi con esigenze internazionali esemplari. La Svizzera dovrebbe figurare tra i Paesi leader a livello internazionale in fatto di esigenze in materia di fondi propri per le banche di rilevanza sistemica globale.
DFF