Il proprietario di una casa in Italia residente all’estero, come persona fisica essendo titolare di un relativo reddito fondiario, può usufruire del Superbonus 110%, ovviamente qualora ci siano i requisiti e le condizioni richiesti, dall’impianto normativo. Questa è una delle ulteriori indicazioni fornite a seguito dell’interpellanza fatta all’Agenzia delle entrate. Il ricorrente nella propria istanza fatta, affermava di essere un soggetto non fiscalmente residente, e di possedere una casa in Italia, abitazione sulla quale intendeva eseguire lavori ammessi dal Superbonus 110%. Tutto ciò premesso, chiede se non essendo residente sul territorio italiano, può optare per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ai sensi dell’art.121 del DL 34/2020 essendo esso titolare del solo reddito fondiario relativo all’immobile in oggetto, immobile sul quale verranno eseguiti i lavori di manutenzione.
L’Agenzia delle entrate, eccependo che l’istanza è generica e non circostanziata, pertanto non consente una adeguata valutazione della fattispecie illustrata, fornendo solo indicazioni di principio, tenuto conto che il contribuente non residente e che è in procinto di eseguire interventi agevolati sull’immobile di sua proprietà ai sensi dell’art. 119 e 121 del DL 34/2020. La detrazione pertanto, se spettante, in assenza di una imposta lorda, può essere ceduta per opzione, da eseguirsi con nota comunicazione telematica (283847/2020) avvalendosi di un intermediario abilitato. L’Agenzia delle entrate inoltre, ricorda come già indicato in una precedente circolare (cir.24/E/2020) la detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese dei lavori in regime di interventi agevolati, però non ne possono usufruire coloro che percepiscono redditi assoggettati a reddito a tassazione separata o imposta sostitutiva o che vedono assorbita l’imposta lorda da altre detrazioni e che quindi possono optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art.121 sopra citato. Il contribuente deve essere inoltre in possesso di un reddito imponibile, al fine di poter ottenere la cessione o lo sconto, nella fattispecie quale proprietario di una abitazione, risulta essere titolare di un reddito fondiario pertanto può usufruire della detrazione maggiorata del 110%, sempre fermo restando sia in possesso come già detto in precedenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla norma, potendo scegliere tra lo sconto o la cessione, anche in mancanza di una imposta lorda sulla quale scaricare la suddetta detrazione.