Con la sentenza n. 900, depositata il 14.7.2022 e ottenuta grazie alla Confedilizia di Lucca, la Commissione tributaria regionale della Toscana – in conformità con quanto statuito dal giudice di prime cure – ha ribadito il principio per cui un accertamento non sufficientemente motivato è da intendersi come atto “privo di idonea motivazione” e quindi non sanabile. Nella fattispecie concreta il Comune aveva contestato al contribuente “l’omesso/parziale versamento” dell’Imu relativamente a 4 immobili, con 3 avvisi (relativi agli anni 2014, 2015 e 2016), dai quali non era possibile comprendere le ragioni dell’accertamento e a quali delle unità immobiliari quattro riportate nell’avviso, si riferisse l’accertamento stesso. La Commissione tributaria di primo grado, adita dal contribuente, gli aveva dato ragione, evidenziando che è agevole rilevare che in essi sono elencati quattro immobili, con i relativi estremi “dall’esame degli atti e con l’indicazione dell’Imu dovuta in acconto e a saldo, con l’aliquota approvata dal Comune e la percentuale di possesso in capo al contribuente. Il totale del dovuto è stato confrontato con quanto versato dal contribuente. La differenza costituisce l’importo dell’Imu addebitata. Su tale ammontare è stata calcolata e irrogata la sanazione del 30% per ‘omesso/parziale versamento’. Gli atti impugnati non riportano ulteriori informazioni oltre queste. Da tali avvisi non è possibile comprendere per quale o per quali delle quattro unità immobiliari sia stata corrisposta una imposta inferiore a quanto il Comune ritiene essere dovuto. Né è possibile capire quali siano le ragioni per cui i versamenti effettuati dal contribuente siano da ritenersi parziali o addirittura omessi (non si precisa quale delle due ipotesi nella fattispecie ricorra)”.
“In sostanza – avevano concluso i giudici di primo grado – dal contenuto degli avvisi di accertamento, il contribuente non poteva essere in grado di evincere con immediatezza i motivi adottati dal Comune a giustificazione della pretesa fiscale. Ne risulta una evidente carenza di motivazione degli atti originariamente notificati al contribuente, non sanabile con le successive interlocuzioni tra le parti”.
Dr. Paolo Gasparini