Con l’ordinanza n. 9620 del 13.4.2025, la Corte di Cassazione è tornata di nuovo a trattare il caso dell’esenzione Imu per l’abitazione principale.
Nel caso di specie, due coniugi, con residenze diverse nello stesso Comune, avevano usufruito per ciascuna delle due case dell’esenzione in questione, ma avevano ricevuto per un immobile gli avvisi di accertamento per l’imposta inevasa. La Commissione tributaria regionale aveva confermato quanto disposto dal giudice di primo grado che aveva rigettato il ricorso nella considerazione che l’art. 13, comma 2, del d.l. n. 301 del 2011, prevedeva l’esenzione, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare avessero fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi siti nel territorio comunale, solo per un immobile.
La Cassazione invece ha riconosciuto l’illegittimità degli avvisi alla luce dell’intervento “manipolativo” operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 209 dell’11.10.2022 che ha riscritto l’art. 13 citato, trattandosi non di una “seconda casa” ma di residenze diverse dei due coniugi decise in virtù degli accordi sull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art. 144 c.c. (non potendosi peraltro evocare – ha sottolineato la Corte – l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 c.c., dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla residenza familiare dei coniugi ex art. 144 c.c.).
I supremi giudici nel cassare la sentenza – e nella premessa che “la pronuncia di incostituzionalità ‘è destinata ad operare anche nei giudizi in corso nei quali tuttavia sia censurata l’applicazione proprio di quella norma’ (cfr. Cass. n. 6940/2022)” – hanno pure disposto che il giudice del rinvio dovrà considerare che con la sentenza n. 209 la Consulta ha in definitiva stabilito quanto segue: a) nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile; b) in quest’ottica l’illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l’esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo Comune (quinto periodo del comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenza e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b della l. n. 160/2019, come modificato dall’art. 5-decies del d.l. n. 146/2021); c) quest’ultima norma è stata introdotta dal legislatore per reagire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (la Cassazione infatti – spiegano i giudici – era giunta “a negare ogni esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell’immobile”).
Dr. Paolo Gasparini