Così ha stabilito la Cassazione a sezioni civili unite, nel divorzio a domanda congiunta e nella separazione consensuale, i coniugi possono trasferire gli immobili ai figli o fra loro senza dover ricorrere al notaio. L’accordo inserito nel verbale di udienza diventa titolo per la trascrizione ex art.2657 c.c. dopo la sentenza di divorzio o l’omologa della separazione. Sarà cura del cancelliere controllare ed attestare che le parti abbiano prodotto gli atti e le dichiarazioni catastali necessarie al trasferimento dei diritti. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione a sezioni riunite con sentenza 21761/21 pubblicata il 29 luglio 2021.
Tutto questo per velocizzare in autonomia tutti quei passaggi che altrimenti sarebbero lunghi e onerosi. Pertanto sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, con cui vengono riconosciute ad uno od a entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o a favore dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento.
Codesto accordo di divorzio o di separazione che è inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice, (il Cancelliere), e fa fede a quanto contenuto, assume forma di atto pubblico ai sensi e per effetto dell’art.2699 c.c. Ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari e costituisce dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell’art.4 comm.16 della legge 898/70 che, in relazione alle pattuizioni avente in oggetto le condizioni inerenti la prole ed i relativi rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa.