Il numero delle petizioni rivolte al Consiglio federale e ai dipartimenti è in forte aumento dall’inizio della crisi pandemica. Infatti, se negli ultimi dieci anni venivano di norma inoltrate da 20 a 30 petizioni all’anno, si è passati a 97 petizioni nel 2020. Alla fine di novembre del 2021 le petizioni inoltrate erano più o meno 50.
Attualmente la Cancelleria federale non informa in merito alle petizioni che le sono inoltrate. D’ora in poi pubblicherà il titolo, la data di deposito e gli autori della petizione su una piattaforma Internet accessibile a tutti.
Se i petenti lo desiderano si rinuncerà a pubblicare questi dati. In caso di petizioni individuali o contenenti dati personali la pubblicazione potrà avvenire soltanto con il consenso espresso degli interessati. In tal modo viene rispettato l’articolo 33 della Costituzione secondo cui ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza subirne pregiudizi.
Secondo la Costituzione federale ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità. Le autorità devono prendere atto delle petizioni. La petizione è uno strumento informale che serve a singoli o gruppi per presentare liberamente alle autorità le loro problematiche, siano esse individuali o di natura collettiva. A differenza delle iniziative popolari e dei referendum facoltativi a livello federale le petizioni possono essere firmate anche da persone senza diritto di voto e non sottostanno a un termine di scadenza. Le autorità pertanto non verificano né contano le firme.
La decisione si basa su un mandato di esame del Consiglio federale attribuito alla Cancelleria federale nel quadro del rapporto sulla tecnologia civica (Rapporto in adempimento dei postulati Hausammann 17.3149 e Müller Damian 17.4017).
CaF