Iva ridotta del 10% anche per box venduto separatamente
L’aliquota ridotta del 10% dell’Iva può essere applicata anche in caso di acquisto da imprese costruttrici dei box-autorimesse avvenuto in un secondo momento (e non contestualmente all’atto di acquisto delle unità principali di cui costituiscono pertinenza). Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1129 del 17.1.’19.
La Suprema Corte ha evidenziato che la norma che prevede l’Iva agevolata per le case di abitazione e i fabbricati o porzioni di fabbricati, diversi dalle case di abitazione, purché permanga l’originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici (art. 16, comma 2, d.p.r. n. 633/ 1972 e parte III, Tabella A, n. 127 undecies), non prevede, Accedi o registrati per continuare a leggere l'articolo
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