La commissione della concorrenza (COMCO) vieta un cartello sui prezzi nel settore del trasporto aereo di merci. Nel periodo 2000-2005 diverse compagnie aeree si sono accordate su alcuni elementi del prezzo per il trasporto aereo di merci. Per questi accordi sui prezzi la COMCO commina sanzioni per un montante totale di circa 11 milioni di franchi svizzeri
L’inchiesta delle autorità della concorrenza ha mostrato che queste compagnie aeree si sono accordate supplementi per il carburante, la sicurezza, il rischio bellico, lo sdoganamento per gli USA e l’assegnazione dei sovraccarichi. Tutti questi elementi sono una componente del prezzo che viene fatturato per il trasporto aereo di merci. Si tratta quindi di un accordo orizzontale sui prezzi.
La COMCO ha multato le seguenti compagnie aeree: Korean Air Lines Co. Ltd., Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. (Polar Air Cargo Worldwide, Inc.), AMR Corporation (American Airlines), United Continental Holdings, Inc., SAS AB (Scandinavian Airlines), Japan Airlines Co., Ltd., Singapore Airlines Limited, Cathay Pacific Airways Limited, Cargolux Airlines International S. A., British Airways Plc. e Air France-KLM SA. La Deutsche Lufthansa AG, anch’essa membro del cartello, ha provocato la procedura attraverso un’autodenuncia. Per questo motivo, essa ha potuto godere di una riduzione totale della multa. In quanto filiale della Deutsche Lufthansa AG, anche la Swiss International Air Lines AG ha potuto godere della stessa riduzione della sanzione. Dopo l’apertura della procedura altre autodenunce sono state inoltrate da parte di British Airways Plc., Cathay Pacific Airways Limited, Japan Airlines Co., Ltd., Air France-KLM SA e Cargolux Airlines International S.A. Queste imprese hanno potuto beneficiare a loro volta di riduzioni sostanziali delle multe.
L’inchiesta è stata caratterizzata soprattutto da un’alta complessità della procedura a causa dei numerosi accordi sul trasporto aereo esistenti con Stati terzi. Tra questi occorre segnalare in particolare quello con l’Unione Europea (EU). Questo accordo è stato conchiuso dalla Svizzera nel quadro dei Bilaterali I. Per la Svizzera, l’accordo significa una parziale integrazione con l’EU nell’ambito del traffico aereo. Per questo motivo, la COMCO ha dovuto applicare non solo la legge svizzera sui cartelli, ma anche le regole europee di concorrenza, le quali sono parte integrante dell’accordo bilaterale.
Tali accordi orizzontali sui prezzi rappresentano violazioni gravi dell’art. 5 cpv. 3 della Legge sui cartelli. Oltre alla COMCO hanno in particolar modo indagato e sanzionato il comportamento di compagnie aeree anche la Commissione Europea e il US Department of Justice (DOJ).
Fonte: COMCO